Rapporti di lavoro

Manovrina, le novità della conversione

di Matteo Ferraris

Con il D.L. n. 50/2017 è stata effettuata la (prima) correzione dei conti pubblici per l'anno 2017. Dopo l'approvazione da parte del Senato, avvenuta in data 15 giugno 2016, la legge di conversione n. 96/2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno scorso con alcune rilevanti innovazioni delle disposizioni fiscali.

Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale
L'articolo 1 interviene per contrastare le frodi fiscali con un impatto operativo molto significativo per agenti e lavoratori autonomi (rectius, per i soggetti erogatori di prestazioni di servizi soggette ritenuta di acconto). L'articolo 1 del D.L. n. 50/2017 infatti ha allargato l'area di applicazione dello speciale regime IVA (denominato split payment) per il quale il fornitore non incassa l'iva addebitata al cliente con la fattura; il cliente procede a scindere il pagamento, versando l'iva all'erario e il valore residuo al fornitore.

La norma era prevista dall'articolo 17-ter del DPR n. 633/72 in via sperimentale e solo in relazione alle forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) ma con un esplicito esonero per le prestazioni tipiche dei professionisti e degli agenti: le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto.

Per effetto, dunque, dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, si ricomprendono nell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti anche le fatture relative alle prestazioni di servizi, rese a favore di particolari soggetti il cui elenco è stato ampliato proprio dalla “manovrina”.

L'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo prevede l'applicazione della misura alle fatture emesse dal 1° luglio 2017 nei confronti di: 1) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente o indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (split payment per controllate dalla Pubblica Amministrazione - PA - centrale); 2) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle Regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (split payment per controllate dalla PA locale); 3) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui ai precedenti punti 2) e 3); 4) alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

In aggiunta a tali soggetti, vi sono le realtà già obbligate sin dal 2015 vale a dire le PA che non agiscano come soggetti passivi IVA, come identificate dall'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (si tratta, per inciso, dello stesso riferimento utilizzato per definire l'ambito di applicazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della PA).

Lo scorso 27 giugno è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativo del provvedimento; il decreto integra il precedente decreto attuativo del MEF, emanato il 23 gennaio 2015 - in occasione dell'istituzione dello split payment – e definisce l'entrata in vigore delle modifiche introdotte.

Una novità operativa molto importante è quella prevista nel decreto relativa all'individuazione dei soggetti (di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/72) che devono scindere i pagamenti effettuati ai propri fornitori e chiarire le regole di efficacia del regime in relazione alla variazione dell'elenco medesimo, variazione che deriva dalle fisiologiche perdite o acquisizione dei requisiti previsti dalla norma.

Per favorire i fornitori, in fase di conversione del decreto, è stato aggiunto all'articolo 17-ter del comma 1-quater, una procedura obbligatoria: su richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti lo status di soggetto destinatario dello split payment. In presenza di tale attestazione, i cedenti e i prestatori devono emettere fattura applicando il meccanismo dello split payment.
Sul sito www.-finanze.it è stato pubblicato l'elenco dei soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti. I fornitori potranno agevolmente verificare lo satatus dei propri clienti.
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

L'applicazione del nuovo regime prevede effetti per i fornitori. Gli effetti sono di ordine contabile (soprattutto per i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria) ma quelli più significativi sono quelli finanziari, di ordine fiscale. I fornitori, infatti, disporranno di minore iva “a debito” su cui operare la detrazione dell'iva “ a credito” con presumibili maggiori richieste di rimborso con relativi oneri.

Rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi
In sede di conversione del decreto è stato inserito l'articolo 1-quater, volto a consentire il rilascio ai contribuenti dei certificati di regolarità fiscale, limitatamente ai carichi fiscali per i quali sia stata presentata ad Equitalia la richiesta di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 193/2016.

La misura consente ai contribuenti aventi carichi fiscali pendenti di ripristinare la loro “regolarità fiscale”, ai fini della partecipazione a procedure a evidenza pubblica, a seguito della mera presentazione ad Equitalia dell'istanza per la “rottamazione delle cartelle”. Il comma 2 dell'articolo stabilisce, però, che la regolarità fiscale viene meno nelle ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata, per effetto del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui il debitore ha dilazionato il versamento delle somme dovute. Il successivo comma 3 dispone che la trasmissione dell'istanza di definizione agevolata è condizione sufficiente anche per l'erogazione di rimborsi di imposte o tasse ai contribuenti, fermo restando, ovviamente la sussistenza dei relativi presupposti.
Il beneficio viene revocato qualora il contribuente decada dalla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti: in tali ipotesi, infatti, l'Amministrazione finanziaria procederà alla sospensione del rimborso del credito di imposta spettante.

Le compensazioni
Come noto, l'intervento sulle indebite compensazioni è stato “normalizzato” per i sostituti d'imposta con la circolare identificativa dei codici tributo sottoposti al vincolo dell'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia.

Resistono, però, i vincoli imposti alla compensazione “orizzontale”, ex articolo 17, D.Lgs. n. 241/97 (obbligo di apposizione del visto di conformità anche in caso di compensazione di crediti IVA trimestrali superiori a 5.000 euro, modello IVA TR).

Mediante emendamento è stato, inoltre, introdotto il comma 4-bis all'articolo in commento, con il quale si riduce il tempo di attesa per compensare il credito IVA emergente dalle dichiarazioni IVA e dai modelli TR. La norma, infatti, modifica l'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 che, cosi riscritto, consente la compensazione dei crediti IVA dal decimo giorno successivo (non più dal sedicesimo) alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza.

Regime fiscale delle locazioni brevi
Come noto, la manovrina ha introdotto la tassa denominata “tassa Airbnb”). Nel corso dell'iter di conversione del D.L. n. 50/2017 sono state apportate diverse modifiche alle regole per l'applicazione del regime agevolato della cedolare secca (cfr. articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011), sui redditi derivanti dai contratti di locazione ad uso abitativo, per periodi brevi, di durata non superiore a 30 giorni.

Le novità chiariscono che le locazioni brevi
-possono essere stipulate, sia mediante intermediari immobiliari, sia tramite soggetti che gestiscono portali telematici;
-possono includere prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, sempreché le prestazioni aggiuntive non siano preponderanti rispetto alla locazione (diversamente le stesse sono riconducibili ai contratti stipulati nell'esercizio di impresa).

E' bene porre l'attenzione al comma 3-bis che, rinviando ad un regolamento ministeriale, favorisce la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale.

Il comma 4 estende gli obblighi, previsti in capo ai soggetti che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare, di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato, anche ai soggetti che gestiscono portali telematici.

Dagli studi di settore ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
L'articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 50/2017, disciplina gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d. ISAF) che costituiranno la nuova metodologia di controllo dei contribuenti di minori dimensioni.

Gli indici si renderanno, infatti, applicabili agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Tali indici andranno progressivamente a sostituire gli studi di settore ed i parametri, la cui abolizione è stata disposta con l'articolo 7 del DL n. 193/2016, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il nuovo strumento sarà elaborato sulla base dei dati fiscali ed economici relativi ad un arco pluriennale di 8 anni - anziché con riferimento ad un solo periodo di imposta come previsto per gli attuali studi di settore – ed esprimerà, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente.

Gli indici sono in corso di definizione e saranno approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati; la revisione sarà biennale.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati e degli ulteriori elementi relativi all'applicazione degli indici. 30 Saranno esclusi dall'applicazione degli ISAF, analogamente a quanto previsto per gli studi di settore:
-i soggetti che abbiano iniziato o cessato l'attività, ovvero che non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa;
-i soggetti che indichino in dichiarazione ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.
Con successivo decreto ministeriale saranno precisate ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
In funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguiti dal contribuente saranno riconosciuti i seguenti vantaggi:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e riguardo le imposte sui redditi e l'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (di cui all'articolo 30 della L. n. 724/1994 e all'articolo 2, comma 36-decies del DL n. 138/2011);
d) l'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
e) l'anticipazione, di almeno un anno, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati nel dettaglio i livelli di affidabilità fiscale, ai quali è collegata la graduazione dei benefici (impediti nei periodi interessati da violazioni penalmente rilevanti).

Il comma 15 prevede l'affidamento alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico), mediante concessione, delle attività relative all'elaborazione e alla revisione degli ISAF, nonché di ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione di basi imponibili.

In caso di omessa comunicazione di dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta, si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97. Inoltre, detta omissione legittima l'Agenzia delle Entrate a procedere, previo contraddittorio con il contribuente, all'accertamento induttivo ai sensi del dell'articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 e dell'articolo 55 del DPR. n. 633/1972.
Il comma 18 prevede la graduale abolizione degli studi di settore e dei parametri, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

La definizione agevolata delle controversie tributarie
L'articolo 11 riconosce ai contribuenti la facoltà di definire, in via agevolata, le liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Con le modifiche (al comma 3) è stata estesa l'applicazione temporale della definizione agevolata anche alle controversie tributarie il cui ricorso risulta notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (prima il termine era riferito al 31 dicembre 2016). Il comma 12 prevede, poi, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità attuative al fine di garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla chiusura delle controversie in materia IRAP e di addizionale regionale IRPEF.

Il contribuente dovrà provvedere al pagamento di tutti gli importi relativi all'atto di accertamento oggetto di contestazione, nonché degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
La definizione agevolata può riguardare anche gli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti, ovvero con il versamento della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la procedura si ritiene perfezionata con la sola presentazione della domanda di definizione agevolata.
Gli effetti della definizione prevalgono sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma in commento.

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