Rapporti di lavoro

Quote aggiuntive per chi stabilizza

di Alessandro Rota Porta

Le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, delineate con l’accordo in conferenza Stato-Regioni del 25 maggio scorso, si sono occupate – in larga parte – di perfezionare alcuni punti della previgente disciplina, senza andare a stravolgerne i contenuti ed effettuando alcune limature della regolamentazione varata nel 2013, in base al dettato della riforma Fornero.

Però, oltre a questo intervento di “correzione”, figurano alcune novità: quella più interessante è la previsione che va ad incentivare la stabilizzazione degli stage, premiando le imprese virtuose attraverso l’ampliamento dei limiti dei tirocini attivabili.

Infatti, nonostante le nuove regole non abbiano mutato le soglie degli stagisti ospitabili, è stato introdotto un sistema premiale per i datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato che decidano di assumere i tirocinanti al termine del periodo di tirocinio, con un contratto di almeno seimesi.

Il beneficio si traduce nell’incremento, in misura progressiva rispetto alle assunzioni realizzate, del numero degli stage attivati, oltre alle quote standard. Ad esempio, se un’azienda con 50 dipendenti a tempo indeterminato - che di norma può attivare al massimo cinque tirocini contemporaneamente - ha stabilizzato tutti i tirocinanti nei 24 mesi precedenti, avrà la possibilità di gestire, in deroga, quattro ulteriori tirocini.

Passando, invece, agli aggiustamenti della disciplina precedente merita attenzione la parte delle limitazioni.

Ad esempio, il nuovo impianto regolatorio stabilisce il divieto di attivazione del tirocinio nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all’avvio dello stage.

Viceversa, il tirocinio è fattibile nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso lo stesso soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

Inoltre, le nuove linee guida hanno precisato meglio alcune condizioni necessarie per avviare gli stage: il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà espansivi può ospitare tirocinanti mentre è confermato il divieto per attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il blocco si estende, altresì, al recesso per superamento del periodo di comporto; per mancato superamento della prova; per fine appalto; per risoluzione datoriale del rapporto di apprendistato, al termine del periodo formativo.

Altra novità riguarda la durata: qui è stata introdotta una soglia minima di due mesi, ridotta a un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente.

La larga diffusione dell’istituto presuppone un quadro di regole certe e l’aver precisato alcuni punti incerti delle vecchie regole va in questa direzione; così come è da apprezzare il tentativo di invogliare la permanenza in azienda dei tirocinanti mediante l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro.

Le Regioni e le Province autonome hanno ora sei mesi di tempo per adeguare la propria normativa.

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