Rapporti di lavoro

Sanzione amministrativa per lavoratori clandestini: Inl non competente

di Antonella Iacopini

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota protocollo n. 6152 del 10 luglio 2017, ha chiarito che non rientra nelle sue competenze la quantificazione ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 22, comma 12 ter, del Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, per l'occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.
Al riguardo, com'è noto, l'assunzione di un lavoratore extracomunitario presuppone che lo stesso sia in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato (o per uno degli altri motivi che consentono di svolgere un'attività lavorativa in Italia). Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente occupato, oltre, naturalmente, la cosiddetta maxisanzione per "lavoro nero", di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto legge n. 12/2002, convertito dalla Legge n. 73/2002 e più volte modificato (da ultimo con il Dlgs n. 151/2015).
Il Decreto legislativo n. 109/2012, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, concernente «norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», ha apportato delle modifiche al Testo Unico sull'immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e, all'articolo 1, ha previsto una specifica sanzione amministrativa accessoria per l'occupazione irregolare di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, il cui importo è commisurato al costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero illegalmente assunto. Secondo quanto previsto dal citato comma 12 ter dell'articolo 22, Dlgs. n. 286/1998, detta sanzione risulta applicabile dal giudice con sentenza di condanna per il relativo reato.
La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota in commento, rispondendo ad una richiesta di parere da parte di una sede territoriale, relativamente alla competenza in ordine alla commisurazione ed esecuzione della sanzione accessoria, richiama quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 1, Dlgs n. 109/2012, in merito alla quantificazione del costo medio di rimpatrio, secondo il quale «i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali». In particolare, non avendo il ministro dell'Interno, ancora ad oggi, adottato il decreto cui si fa riferimento ed essendo lo stesso necessario per la quantificazione del costo medio del rimpatrio e quindi della sanzione accessoria di cui al comma 12 ter, non risulta, di fatto, concretamente possibile determinare e, di conseguenza, applicare la sanzione amministrativa stessa.
Inoltre, il legislatore ha previsto che i proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione incrementino le entrate del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del 60% al Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998, e per il residuo 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati. Essendo, quindi, il Fondo rimpatri, in cui confluisce gran parte dei proventi, istituito presso il ministero dell'Interno, nella nota n. 6152/2017, l'Ispettorato nazionale del lavoro, d'intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ritiene, salvo successiva diversa indicazione che sarà eventualmente contenuta nel previsto decreto, che non sia competenza dell'Ispettorato la quantificazione e l'adozione della sanzione amministrativa accessoria.

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