Rapporti di lavoro

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

di Salvatore Servidio

Con Circolare 13 luglio 2017, n. 113, avente ad oggetto “Introduzione del modello F24 Elide e dei relativi codici di pagamento con riferimento alla contribuzione di cui all'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 afferente ai lavoratori dipendenti privati in aspettativa per cariche pubbliche. Istruzioni di compilazione. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti”, l'Inps rende noto che, al fine di armonizzare il settore pubblico e quello privato in merito agli adempimenti relativi ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive, anche i contributi dei dipendenti privati dovranno essere versati con il modello F24 Elide come già avviene in ambito pubblico.

Il richiamato art. 38 della legge n. 488/1999, al comma 1 prevede infatti che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e), del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

La citata norma del Tuir abilita a dedurre dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Con la Circolare n. 113/2017, vengono così superate le modalità di pagamento dei citati contributi sino ad ora accettate dall'Inps, ossia con F24 ordinario, con bonifico ed in via del tutto eccezionale con i bollettini postali.

Per quanto riguarda le istruzioni di compilazione, l'Inps ricorda che l'organismo elettivo che provvede al pagamento dei contributi dovrà apporre nella sezione “contribuente” il proprio codice fiscale ed i relativi dati identificativi. Non dovrà più essere dichiarata la matricola Inps.
Poiché la contribuzione non deriva da un rapporto di lavoro dipendente, non è prevista la trasmissione dell'Uniemens.
Le nuove modalità di versamento dei contributi con il mod. F24 Elide (“F24 versamenti con elementi identificativi”), che richiede l'annotazione del Codice Fiscale del dipendente privato a cui il pagamento è riferito al fine ultimo di avere immediata evidenza del corretto adempimento individuale, trovano applicazione a decorrere dalla competenza 2016, con scadenza ottobre 2017.

Restano invece invariate le modalità di accredito. Copia dell'F24 Elide pagato dovrà essere consegnata al lavoratore, a cui l'adempimento è riferito. L'interessato è tenuto a presentare la predetta copia alla Sede Inps deputata all'accredito, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro che attesta: il permanere dell'aspettativa; la retribuzione che avrebbe percepito se fosse stato in servizio; la quantificazione dell'onere contributivo costituita dalla sola quota a carico del lavoratore secondo la gestione previdenziale di appartenenza.
L'Inps ricorda che, all'atto della compilazione dell'F24 Elide, si dovrà prestare attenzione al codice tributo, il quale riconduce il pagato all' esatta gestione previdenziale del lavoratore eletto.

Restano confermate le disposizioni in uso relative alla congruità tra dovuto, risultante dall'attestazione del datore di lavoro, e versato da F24 Elide.

In caso di difformità per pagamenti inferiori al dovuto, l'Inps richiederà all'interessato l'integrazione dovuta e solo a pagamento avvenuto potrà procedere all'accredito.
In caso di pagamento eccedente il dovuto, l'Istituto previdenziale contestualmente all'accredito procederà alla restituzione dell'eccedenza direttamente all'assicurato.

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