Rapporti di lavoro

Istanza ad hoc per ogni impianto

di Marcello Floris

L’installazione di strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in generale, è subordinata al raggiungimento di un accordo collettivo con le Rsa/Rsu. Se il datore ha diverse unità produttive nella stessa provincia, l’accordo sindacale deve essere raggiunto in tutte le unità produttive. Non basta l’intesa convenuta con organi di coordinamento delle rappresentanze delle diverse unità produttive o con le organizzazioni sindacali territoriali. La norma non richiede che l’accordo raccolga il consenso di tutte le Rsa/Rsu, ma solo di quelle rappresentative della maggioranza del personale in azienda. Del resto, come osservato anche dal ministero del Lavoro (interpello 2975/2005) e dalla giurisprudenza, la necessità di adesione unanime comporterebbe una sorta di diritto di veto opponibile anche dall’entità sindacale più esigua.

In caso di imprese con più unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di Rsu/Rsa in azienda o in assenza di accordo, l’installazione degli strumenti di controllo deve essere preceduta da una richiesta all’Ispettorato territoriale del Lavoro o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, all’Ispettorato nazionale del Lavoro. L’Inl ha messo a disposizione sul proprio sito (www.ispettorato.gov.it) tre modelli, relativi a impianti audiovisivi, apparecchiature di localizzazione satellitare e altri strumenti di controllo.

Alla domanda va allegata una planimetria dei locali ove sarà installato il dispositivo, indicando le ragioni che giustificano l’istanza, il numero e il posizionamento delle telecamere, il raggio d’azione delle stesse, l’ubicazione delle postazioni fisse di lavoro. L’azienda deve fornire anche una relazione con la descrizione delle modalità di funzionamento e di conservazione dei dati e la fascia oraria di attivazione dell’impianto.

Il datore deve dichiarare di attenersi a specifiche modalità d’uso degli impianti e di controllo. La nuova disciplina tuttavia non prevede più, a differenza della precedente, la possibilità per l’Inl di dettare le condizioni di utilizzo dei dispositivi e di controllo; queste dovranno invece essere indicate nell’informativa da consegnare ai dipendenti, e dunque potranno essere verificate dall’Autorità solo in fase successiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©