Rapporti di lavoro

Anche dopo il Correttivo, per il divieto di assunzioni a tempo indeterminato nelle società partecipate serve un decreto interministeriale

di Mariano Delle Cave

A fine giugno sono entrate in vigore nuove modifiche al Testo unico delle società partecipate (Dlgs 175/2016), che hanno nuovamente riscritto le disposizioni anche sul personale, con riguardo in particolare alle assunzioni a tempo indeterminato e sui processi mobilità.
Sembra quindi opportuno fare una ricognizione complessiva delle disposizione in materia, evidenziando anche quali adempimenti le società dovranno porre in essere con particolare riferimento ai rapporti di lavoro.

Trasparenza e imparzialità nei processi assunzionali
Le considerazioni in materia devono partire da un punto fermo, rimasto inalterato anche con il Correttivo (Dlgs 100/2017).
Le assunzioni, secondo l'articolo 19 del Testo unico, non possono essere effettuate se non previa adozione di provvedimenti che definiscano i criteri e modalità improntati ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Non è sufficiente mettere sul sito web la disponibilità di una posizione vacante e la tipologia contrattuale applicabile, ma è necessario che sia preventivamente e adeguatamente pubblicizzato tutto il processo assunzionale.
Come avviene allora per le amministrazioni controllanti, si chiede dunque alle società partecipate di avere un regolamento generale di reclutamento e per ogni assunzione predisporre una apposita selezione che individui i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione e tutto l'iter precedente. Non basta. La valutazione deve essere effettuata solo da commissioni fatte da esperti in relazione alla posizione che abbiano quelle caratteristiche individuate dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001 sui requisiti dei commissari.
Da queste disposizioni si deve trarre subito una conclusione. Il Dlgs 165/2001 sul pubblico impiego non è testo applicabile alle società partecipate, se non nell'espresso richiamo dell'articolo 35 che riguarda le modalità di svolgimento della selezione.
Infatti, l'articolo 19 del Testo unico tiene a precisare che i rapporti di lavoro con le società partecipate sono rapporti di lavoro regolati dalle norme del diritto civile.
Tuttavia, il mancato rispetto di adeguati e pubblicizzati iter selettivi comporta l'invalidità dell'assunzione effettuata, fatti salvi gli effetti dell'articolo 2126 del codice civile. E cioè quindi la corresponsione della retribuzione per il periodo lavorato.

Ricognizione del personale e assunzioni a tempo indeterminato
Il Correttivo interviene soprattutto su 3 aspetti:
a) i tempi per la ricognizione del personale già in forza presso le partecipate;
b) termini e modalità del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato
c) i processi di mobilità.
Riguardo al primo aspetto, è stato fissato dal Correttivo per le società partecipate un nuovo termine per effettuare e inviare l'elenco di ricognizione del personale, evidenziando le eventuali eccedenze di personale.
Il termine sarebbe il 30 settembre 2017, ma l'operatività di tale obbligo è strettamente legata a un decreto interministeriale del ministero del Lavoro e di quello della Pubblica amministrazione che deve stabilire le modalità di trasmissione.
L'ente competente a ricevere questi elenchi è la Regione, ove è ubicata la sede legale della società.
La ricognizione del personale non ha finalità meramente statistica o funzionale a politiche attive del lavoro rivolte a personale in esubero.
Infatti le partecipate, in linea di principio, fino al 30 giugno 2018 non possono assumere nuovo personale a tempo indeterminato, se preventivamente non hanno effettuato la verifica con la Regione della propria sede legale l'esistenza di profili professionali inseriti negli elenchi delle eccedenze e analoghi a quelli corrispondenti alle posizioni vacanti.
Solo con apposita autorizzazione regionale fino al 31 marzo 2018, e successivamente a tale data da parte dell'Agenzia delle politiche attive del lavoro, è possibile procedere ad assunzione a tempo indeterminato mediante le procedure di reclutamento prima descritte, nell'ipotesi in cui gli elenchi non contengano i profili professionali rispondenti alle esigenze della società partecipata.
Tuttavia, poichè anche la modalità di verifica del riassorbimento è rimessa allo stesso decreto interministeriale, il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, allo stato, non è ancora operativo, come ha chiarito il Correttivo.
Il divieto di assunzione a tempo indeterminato diventerà efficace solo con l'emanazione del decreto interministeriale.
Al momento in cui si scrive, quindi, è ancora possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato.
Sebbene quindi il correttivo abbia chiarito la decorrenza dei termini tanto dei divieti di assunzione quanto dell'attivazione dei nuovi processi di mobilità, il Correttivo ha purtroppo mantenuto il vecchio impianto normativo che scaricava tutto sul decreto interministeriale il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

I processi di mobilità del personale delle partecipate
Solo con il decreto intemrinisteriale scompariranno definitivamente i processi di mobilità introdotti dalla legge di Stabilità 2014, le cui previsioni, in ogni caso, non manterranno più efficacia oltre il 31 dicembre 2017, salvo l'eccezione di cui diremo tra poco.
Quindi il legislatore, con il Correttivo, ha disegnato un doppio termine: uno immediato di abrogazione che avviene con l'emanazione del decreto interministeriale, che dovrà definire le modalità di ricognizione delle eccedenze e la loro ricollocazione, l'altro temporale, per il quale, in ogni caso, il 31 dicembre 2017 è comunque il termine ultimo di permanenza in vigore della mobilità secondo tempi e modi della legge di Stabilità 2014.
Come noto, i processi di mobilità introdotti con la legge di Stabilità 2014 prevedevano il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, con una apposita informativa che individuava le eccedenze, affinché, con il loro supporto e con supervisione dell'ente controllante, venissero verificati strumenti alternativi al licenziamento, come ad esempio il ricorso a forme di flessibilità del lavoro, ovvero la ricollocazione mediante passaggio diretto e senza consenso dell'interessato presso altre società pubbliche.
Invece, la verifica delle eccedenze, attraverso la ricognizione e la formazione degli elenchi, e la ricollocazione saranno (previa emanazione del decreto) di competenza regionale fino al 31 marzo 2018 e successivamente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a cui gli elenchi verranno trasmessi e che avranno il compito di gestire il processo di ricollocazione.
Sembra fare eccezione l'ipotesi in cui le eccedenze siano conseguenze dei piani di razionalizzazione delle società pubbliche. In tale ipotesi l'articolo 20 del Testo unico richiama la disposizione contenuta nella legge di Stabilità del 2014 che obbligava all'attivazione dei processi di mobilità introdotti da tale ultima normativa.
Poiché tali disposizioni scompariranno al più tardi il 31 dicembre 2017, vi è da chiedersi se dopo tale data i processi di mobilità debbano effettuarsi secondo le nuove modalità o quelle previgenti, in caso di eccedenze derivanti da attuazione di piani di razionalizzazione con alienazione o scioglimento della partecipata,.
Ad avviso di chi scrive, dopo il 31 dicembre 2017 e comunque già con l'emanazione del decreto interministeriale, dovranno sempre applicarsi i nuovi processi, per cui non sarà più obbligatorio informare le rappresentanze sindacali e prevedere accordi collettivi di passaggio a società terze.
Sarà invece necessario comunicare a Regione prima e dopo il 31 marzo 2018 all'Agenzia nazionale le eccedenze per la formazione degli elenchi.
Resta ferma poi un'altra forma di “mobilità” prevista a favore del personale delle partecipate.
Quello conseguente alla cessazione di un affidamento a favore di una società pubblica, conseguente a una revisione straordinaria delle partecipazioni. Il personale interessato passerà al subentrante dell'affidamento o della concessione con le tutele dell'articolo 2112 del codice civile, quindi con passaggio diretto e conservando i diritti maturati al momento del passaggio.

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