Rapporti di lavoro

Ultimo tassello per le società di ingegneria

di Valeria Uva

Per i professionisti dell’area tecnica la legge sulla concorrenza chiude una stagione di incertezza su una realtà - quella delle società di ingegneria - che è consolidata da decenni. In questo settore, infatti, il divieto di ingresso di soci di capitale è caduto prima rispetto ad altre realtà: già nel 1994 con la prima legge Merloni sugli appalti pubblici. Da allora le oltre 2mila imprese aderenti all’Oice (l’associazione di categoria) sono arrivate a superare la boa degli oltre 2 miliardi di produzione (valore 2016).

La norma appena approvata fa salvi i contratti che le società di ingegneria hanno firmato con committenti privati dal 1997 al 2011 (dal 2011 in poi la legge 183 ha già ammesso l’operatività). La legge Bersani (legge 266/1997), pur avendo legittimato queste realtà, era infatti rimasta priva di regolamenti attuativi. Nel 2013 una sentenza del tribunale di Torino aveva messo in dubbio la legittimità a operare con committenti privati .

Da qui l’intervento del legislatore, con quella che la relazione di accompagnamento definisce «una norma di interpretazione autentica» che rende validi i vecchi contratti con i privati. Una norma che ha un peso economico non indifferente: il mercato della committenza privata è strategico per queste realtà e vale da solo circa il 40% della produzione, tra Italia ed estero. Lo stadio della Juventus a Torino o le cantine di Antinori - per citare alcuni casi famosi - sono tra le opere architettoniche più recenti realizzate da una società di ingegneria.

Il presidente Oice, Gabriele Scicolone, calcola l’impatto positivo della norma: «Si evitano problemi a Inarcassa, che dal ’98 a oggi ha ricevuto decine di milioni di contributo integrativo per contratti privati stipulati dalle nostre società». Nel solo 2015, ad esempio, il bilancio di Inarcassa riporta 1,1 miliardi di contributo dalle società a fronte di 6,9 miliardi dai professionisti singoli.

Scicolone ricorda che queste aziende «possono anche soltanto incidentalmente svolgere attività professionali protette». In questo caso vige l’obbligo di firma del progetto da parte di un professionista abilitato. E ora anche quello di dotarsi di una polizza Rc estesa ai contratti privati.

La nuova partita, ora, è capire se le società di ingegneria devono iscriversi all’Albo tenuto dal Consiglio ingegneri (che già ospita in un sezione specializzata le società tra professionisti), oppure no. In questo senso spinge l’Ordine: «Sarà necessario e l’Anac lo deve richiedere per garantire la correttezza di comportamento» - rivendica il presidente Cni, Armando Zambrano, che paventa altrimenti «una disparità anche costituzionale». Per Zambrano, al momento, eventuali sanzioni per violazioni deontologiche «possono colpire solo i professionisti, lasciando indenni le società». Al contrario, secondo l’Oice la deontologia non deve applicarsi alle società: «Le garanzie sono insite nell’obbligo di avere un direttore tecnico iscritto all’Albo».

Di certo la legge sulla concorrenza impone alle società una forma di pubblicità e affida all’Autorità anticorruzione (Anac) il compito di pubblicarne un elenco sul sito. Già ora esiste un casellario tenuto da Anac, ai soli fini pubblicitari, senza cioè che la mancata iscrizione o cancellazione pregiudichi a una società la partecipazione alle gare. Il numero delle società censite (oltre 4mila) potrebbe quindi comprendere anche chi non è più attivo. Secondo l’Oice, «la stima più realistica vede 2.500 società operanti in Italia».

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