Rapporti di lavoro

Operai agricoli, per chi lavora tutto l'anno niente indennità di disoccupazione

di Roberto Caponi

Gli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) che vengono licenziati il 31 dicembre e che hanno prestato attività lavorativa per l'intero anno, non maturano il diritto nè all'indennità di disoccupazione agricola, nè a quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto di lavoro (Naspi, già AspiI).

Lo ha precisato l'Inps con il messaggio n. 3180/17 del 1° agosto scorso, sulla base di una recente nota del ministero del Lavoro e della sentenza della Corte costituzionale n. 194, 6 giugno-14 luglio 2017. Vale la pena ricordare, in proposito, che ai lavoratori agricoli appartenenti alla categoria degli operai l'indennità di disoccupazione viene concessa “a consuntivo”, nell'anno successivo a quello di riferimento, per le giornate nelle quali non hanno prestato lavoro, nel rispetto di alcuni limiti e parametri fissati dalla legge.

Questa speciale disciplina - che si differenzia nettamente da quella prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, ove l'indennità viene concessa al momento della perdita del posto di lavoro e fino a rioccupazione (o a scadenza del periodo massimo di concessione) - risente delle particolarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente di stagionalità e discontinuità delle prestazioni. Ne consegue che un lavoratore agricolo a tempo indeterminato che ha lavorato per l'intero anno e viene licenziato alla fine delle stesso non può percepire alcuna indennità di disoccupazione in quanto non residuano nell'anno di competenza giornate indennizzabili. Il medesimo lavoratore non può percepire nemmeno l'analoga prestazione prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, per esplicita esclusione normativa ( articolo 2, comma 3, Legge 92/2012 e articolo 29, comma 1, lettera b, Dlgs 81/2015). E così gli operai agricoli a tempo indeterminato sono esposti ad una sorta di lotteria: il diritto all'indennità di disoccupazione e la sua durata dipendono dal momento dell'anno in cui vengono licenziati (la prestazione è massima se la cessazione involontaria del rapporto interviene a metà dell'anno, mentre viene completamente azzerata se la stessa interviene al 31 dicembre).

Le norme che disciplinano la materia - e che generano questa situazione, per certi versi paradossale, oltre che palesemente iniqua - non sono state considerate illegittime dalla citata sentenza della Consulta. Resta il fatto, al di là dei tecnicismi giuridici, sui quali ci sarebbe pure da discutere, che una importante categoria di lavoratori agricoli, quali gli operai a tempo indeterminato - circa 100 mila unità - restano senza sostegno al reddito in caso di licenziamento intervenuto in prossimità della fine dell'anno, pur in presenza di lavoro prestato e di contribuzione versata.

Il messaggio 3180/17 dell'Inps

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