Rapporti di lavoro

Le vecchie intese/2: in caso di difformità prevale la legge

di Aldo Bottini e Valeria Morosini

Qual è la sorte degli accordi sindacali sullo smart working siglati prima della legge 81/2017, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni?

Una cosa è certa: secondo la legge, il lavoro agile è governato da un accordo individuale, a termine o a tempo indeterminato, che disciplina le modalità di esecuzione della prestazione. Un accordo collettivo “a monte” è quindi sempre possibile, ma non è né necessario né sufficiente.

Se un accordo collettivo (anche precedente l’entrata in vigore della legge) esiste, gli accordi individuali dovranno ad esso conformarsi, in base ai principi generali, sempre naturalmente che le sue previsioni non siano in contrasto con le disposizioni di legge. Anche le intese individuali, infatti, non possono contraddire la legge.

Sotto questo profilo, suscitano quindi qualche dubbio gli accordi collettivi che impongono un orario o specifici luoghi di lavoro, a fronte di una norma di legge che prevede espressamente l’assenza di «precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», con il solo limite di durata massima dell’orario contrattuale.

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