Rapporti di lavoro

Cambia la disciplina per gli assistenti domiciliari all'infanzia a Bolzano

di Josef Tschöll

La disciplina per gli assistenti domiciliari all'infanzia (cosiddette "Tagesmütter") nella provincia autonoma di Bolzano è disciplinata dalla legge provinciale n. 8/1996. Secondo tale norma per assistenza domiciliare all'infanzia s'intende l'attività delle persone collegate alle istituzioni private senza scopo di lucro, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini di altre famiglie, svolgendo un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, con caratteristiche di flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino. L'assistenza è rivolta sostanzialmente ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, dove i genitori (in particolare la madre) intendono riprendere il lavoro dopo l'assenza obbligatoria per maternità oppure il congedo parentale. Lo strumento si è rivelato, a livello locale, molto efficiente per consentire ai genitori la conciliazione degli impegni familiari con il lavoro e, allo stesso tempo, di garantire ai bambini in questa particolare fase della vita un'ambiente familiare.

Disciplina previdenziale. La maggior parte delle assistenti sono assunte da cooperative sociali che organizzano questa attività (raccolta delle iscrizioni, incasso delle quote e dei contributi, formazione etc.). Fin da subito si era posta la domanda quale regime previdenziale era applicabile alle Tagesmütter perché svolgono una prestazione lavorativa in ambito familiare (anche nelle proprie abitazioni) e non tanto a favore di un'impresa, ma in prima linea verso una o più famiglie che le affidano il proprio bambino. Per avere chiarezza normativa l'articolo 1, comma 793, L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto che per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. Era affidato poi all'Inps di determinare le modalità e i termini di versamento dei contributi.
L'istituto previdenziale ho poi chiarito nella circ. n. 40/2007 che per le Tagesmütter si applica la disciplina per i lavoratori domestici (importo dei contributi, termini di versamento, rivalutazione etc.). Per tale tipologia di rapporti di lavoro e solo per la provincia di Bolzano, i datori di lavoro dovevano pertanto utilizzare il Mod. LD09 di denuncia di rapporto di lavoro domestico indicando nelle note la dicitura "assistente domiciliare all'infanzia prov. Bolzano". Contestualmente al mod. LD09 doveva essere presentata alla sede Inps l'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dal lavoratore, attestante la qualificazione o l'accreditamento presso la Provincia Autonoma di Bolzano quale assistente domiciliare all'infanzia.

La nuova disciplina dopo il Jobs Act del lavoro autonomo. La previgente disciplina previdenziale è stata però soppressa dalla L. n. 81/2017 (una materia non proprio pertinente). Così l'articolo 24, della L. 22.5.2017, n. 81 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 793, L. n. 296/2006 con decorrenza dall'1.9.2017. Poco prima del termine l'Inps interviene con la circolare n. 127/2017 per chiarire alcuni dubbi che erano emerso tra gli operatori. L'istituto previdenziale affronta due aspetti: la comunicazione del rapporto di lavoro e il nuovo obbligo contributivo.
Per quanto riguarda il primo aspetto i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto di lavoro attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, dovranno comunicarne la cessazione al 31/08/2017, inoltrando la comunicazione tramite il servizio online dedicato ai lavoratori domestici del sito istituzionale o attraverso il contact center. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro, non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell'indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro. Dunque, qualora vengono meno i requisiti richiesti dal D.P.R. 1403/1971 (disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali) va effettuata la comunicazione di cessazione (si tratta della maggior parte dei rapporti interessati). Se, invece, la prestazione è resa presso il domicilio del datore di lavoro (in questo caso della famiglia) non cambia la disciplina previdenziale e non è necessaria la comunicazione. La risposta dell'Inps è, però, riferita ai soli aspetti che riguardano l'istituto previdenziale, ma non chiarisce se fare una nuova comunicazione (Unilav) al servizio lavoro. In fondo il rapporto di lavoro non cessa e non varia, ma continua con lo stesso datore di lavoro. Di conseguenza non dovrebbe rendersi necessario effettuare una nuova comunicazione. Dopo un incontro con l'ufficio del lavoro e la Federazione Raiffeisen è stato però chiarito che la comunicazione del rapporto è necessaria (inizio lavoro 1° settembre 2017).
In ogni caso per coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 1403/1971 dovrà essere applicata la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale dal 1° settembre 2017. Questo significa, in particolare, dover applicare le aliquote contributive ordinare e l'invio delle comunicazioni contributive tramite il sistema Uniemens. Di conseguenza le cooperative sociali (e alla fine le famiglie e l'amministrazione provinciale) dovranno sostenere un costo del lavoro e oneri amministrativi notevolmente più elevati rispetto a prima. In ogni caso aumenterà anche la tutela previdenziale per le Tagesmütter.

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