Prestazioni accessorie per isoci di Srl artigiana
La risoluzione citata dal gentile lettore riconduce le prestazioni accessorie al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ossia ai redditi assimilati a lavoro dipendente. Nelle società di capitali una recentissima sentenza della Cassazione a SSUU (1545/2017) ha escluso la configurabilità del carattere del coordinamento (ex articolo 409 cpc) nel rapporto tra amministratore unico e società essendo tale rapporto “di società” e pertanto non assimilabile né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Nelle società a responsabilità limitata, invece, la caratterizzazione personalistica appare accentuata (soprattutto dopo la riforma societaria, si veda la annessa Relazione), laddove il contributo del singolo socio, anche amministratore, è strettamente legato alle competenze e qualità personali. La soluzione indicata nella citata Risoluzione, pertanto, pare adottabile nel caso di specie con l’avvertenza che, in ogni caso, le prestazioni accessorie non devono essere previste dall’atto costitutivo a titolo di conferimento (in tal caso il socio dovrebbe essere remunerato esclusivamente in base agli utili societari). La riconducibilità di tali compensi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente implica, sotto il profilo contributivo, la applicazione delle relative regole, inclusa la iscrizione nella Gestione separata.