Rapporti di lavoro

La base di calcolo resta fissa se cambia la forza lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Per determinare il tetto massimo dell’80% delle ore lavorabili, è fondamentale stabilire il numero dei lavoratori mediamente occupati dall’azienda. Le indicazioni operative sono state fornite dal ministero del Lavoro, da ultimo, nella circolare 16/2017.

Nel documento, il ministero ha precisato che l’articolo 22 del Dlgs 148/2015 decorre dal 24 settembre 2017 (nella circolare 24/2015 era stato indicato il 25 settembre 2017). Da questa data, dunque, le ore di sospensione dal lavoro per Cigs richieste per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, potranno essere autorizzate non eccedendo il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata.

I datori di lavoro e i loro consulenti dovranno fare attenzione quindi ai dati da indicare nella domanda di cassa integrazione straordinaria. Infatti, il punto principale – per l’applicazione della disposizione che sta per entrare in vigore – è stabilire il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente. Questi ultimi devono essere suddivisi in base all’orario di lavoro contrattuale. Questa indicazione ha lo scopo, come indicato nel comma 1, articolo 25 del Dlgs 148/215, di permettere la verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata. In questo modo, ricorda il ministero, analizzando la domanda sarà possibile riscontrare il numero complessivo delle ore contrattuali lavorabili, riferite a tutti i lavoratori che mediamente operano nella unità interessata.

Il periodo di osservazione è il semestre precedente la data di inoltro della domanda. Su questo monte ore, così individuato, l’Inps controllerà che il limite dell’80% sia stato rispettato. La particolarità di questo tipo di controllo sta nel fatto che, una volta identificato il numero delle ore lavorabili (con i criteri sopra esposti) il dato ottenuto resta fisso e assume valore di riferimento a prescindere dall’effettiva fluttuazione della forza lavoro e, dunque, della sua eventuale variazione, che potrebbe determinarsi durante il periodo interessato dalla Cigs, in base al programma che viene autorizzato.

Secondo i tecnici ministeriali, questa metodologia - che, di fatto, permette di cristallizzare il dato di riferimento - consente di effettuare una programmazione delle sospensioni al netto delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.

Il ministero si sofferma anche sulle modalità di trasmissione dell’elenco dei lavoratori: è ribadito che, al fine di permettere che l’erogazione della Cigs avvenga nel rispetto di quanto sancito dalla legge (tetto dell’80%), l’elencazione dei lavoratori della unità produttiva coinvolta deve essere allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. A corredo dell’istanza telematica rivolta all’Inps, è necessario aggiungere il decreto di concessione della cassa; inoltre,il datore di lavoro deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità da cui si possa evincere il suo impegno a rispettare il limite delle ore di sospensione autorizzabili.

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