L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto solidarietà difensiva e assunzioni

di Marrucci Mauro

La domanda

Un’azienda ha stipulato a novembre 2016 un contratto di solidarietà difensiva in base all’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015 per tutti i dipendenti, sia impiegati che operai. L’azienda ha un incremento di produzione al quale non riesce a far fronte con le sole ore di straordinario dei dipendenti in forza. Con quali contratti può incrementare il proprio organico, ovviamente dopo avere fatto rientrare dalla solidarietà tutti i dipendenti con mansioni fungibili? Tempo determinato o contratto di somministrazione di lavoro? Si escludono i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato poiché la ripresa del lavoro potrebbe essere solo temporanea. Quali adempimenti deve effettuare l’azienda nei confronti degli enti?

Il contratto di solidarietà è un istituto, posto tra le causali della cassa integrazione guadagni straordinaria, con il quale, per il tramite di un accordo sindacale, si realizza una forma di solidarietà tra lavoratori i quali accettano una riduzione dell’orario di lavoro - e della corrispondente retribuzione – al fine di riassorbire eccedenze di personale, a fronte di un trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento economico perso a seguito della predetta riduzione di orario, previa specifica autorizzazione emanata con decreto ministeriale. Esso assume quindi la connotazione di un contratto gestionale che limita il potere dell’imprenditore al fine del mantenimento dell’occupazione e del patrimonio delle risorse umane aziendali. L’istituto comporta tuttavia una certa rigidità per quanto concerne la flessibilità organizzativa e contrattuale. Sotto il primo profilo infatti, salvo casi particolari, non è ammesso il lavoro straordinario mentre, sotto una diversa prospettazione, non è possibile ricorrere alle ordinarie soluzioni contrattuali volte ad introdurre flessibilità in azienda. Ciò è infatti inibito per la circostanza, pretesa dal D.Lgs. n. 81/2015, secondo la quale non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente (art. 14), a tempo determinato (art. 20) e ricorrere alla somministrazione lavoro (art. 32) nelle unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferiscono tali soluzioni contrattuali. Da quanto prospettato sembra di poter affermare che, sotto un profilo generale, il contratto di solidarietà non permetta - durante il proprio svolgimento - nuove assunzioni, con qualsiasi soluzione contrattuale. Ad una diversa soluzione si potrebbe probabilmente giungere – ma sarebbe evidentemente necessario comprendere meglio le singole dinamiche aziendali – facendo un nuovo accordo (presentando quindi la richiesta di un nuovo contratto di solidarietà o una modificazione strutturale del precedente) volto a perimetrare la sola parte dell’azienda che rimane improduttiva fatta salva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto di solidarietà per gestire liberamente la ripresa delle attività produttive.

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