L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Distacco lavoratori all'estero

di Andrea Costa

La domanda

Dopo un primo distacco in ambito comunitario della durata complessiva di 5 anni, qualora lo stesso lavoratore, decorsi due mesi dal distacco precedente, venisse inviato nuovamente in missione nello stesso Paese, è possibile continuare a versare i contributi in Italia per ulteriori 5 anni? Oppure la soglia dei 5 anni è la soglia massima di esenzione con riferimento allo stesso lavoratore e alla stessa azienda?

La normativa comunitaria in materia previdenziale transnazionale, nell’ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede apposite deroghe al principio di territorialità, consentendo, in caso di distacco intracomunitario, il mantenimento della contribuzione nel Paese di assunzione. Le condizioni per fruire di tale agevolazione sono individuate dall’art. 12 del Regolamento 883/2004, così come chiarite dalla decisione A2 del 12.6.2009 della Commissione amministrativa e dall’INPS con la circolare 21.7.2010, n. 99, che prevede che il dipendente in possesso del formulario A1 debba versare i contributi nel Paese di assunzione per un periodo massimo di 24 mesi. Il rilascio dell’A1 in caso di lavoratori italiani spetta all’INPS. Una volta terminato un periodo di distacco non può esserne autorizzato uno nuovo per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro, finché non siano trascorsi almeno 2 mesi dalla conclusione del precedente, ma sono ammesse deroghe a tale principio (si veda la Decisione A2 della commissione amministrativa). Alla conclusione dei 24 mesi la nuova regolamentazione comunitaria non prevede particolari proroghe. L’art. 16 del regolamento n. 883/2004 consente una ulteriore eccezione al principio della lex loci laboris a condizione che le autorità competenti dei due Stati (l’Italia e lo Stato di distacco), raggiungano un apposito accordo giustificato dall’interesse di una persona (ad es. per non frazionare eccessivamente la carriera lavorativa) o categoria di persone. Per prassi il periodo massimo di eccezione al principio della territorialità dell’obbligo contributivo è di 5 anni, nei quali occorre ricomprendere i 24 mesi per i quali è stato rilasciato il modello A1. La Guida “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione Europea (UE), nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera”, chiarisce inoltre che “se è già previsto che la durata del distacco di un lavoratore supererà i 24 mesi, lo Stato d'invio e lo Stato (o gli Stati) di occupazione devono stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 16 per stabilire se il lavoratore rimarrà soggetto alla legislazione applicabile nello Stato d'invio”. Tornando al quesito, nulla toglie che, terminati 2 mesi dal rientro in Italia, non si possa richiedere un nuovo modello A1 all’INPS per il medesimo Stato e il medesimo lavoratore, richiedendo un’ulteriore periodo di esenzione dal versamento locale dei contributi. Più complesso potrebbe sembrare un ulteriore ricorso all’art. 16, dal momento che il particolare regime applicabile richiede l’accordo delle due autorità competenti, esito non prevedibile a priori ma basato su valutazioni specifiche, quali, ad esempio, la vicinanza alla pensione.

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