Rapporti di lavoro

Dipendenti da compagnie aeree, la Corte Ue stabilisce la giurisdizione applicabile

di Gianluigi Baroni e Antonella Iacobellis

La Ryanair, società che opera nel settore del trasporto aereo, come noto, internazionale e la Crewlink, società specializzata nel reclutamento e formazione del personale di bordo, entrambe con sede in Irlanda, procedevano all'assunzione di lavoratori messi a disposizione della Ryanair, come personale di cabina, con contratti di lavoro:

• redatti in lingua inglese,

• regolati dal diritto irlandese,

• con clausola attributiva della competenza a favore dei giudici irlandesi.

In tali contratti individuali di lavoro, veniva stabilito che le prestazioni lavorative si consideravano effettuate in Irlanda, atteso che le funzioni erano esercitate a bordo di aerei immatricolati in tale Stato membro.

I medesimi contratti indicavano l'aeroporto di Charleroi in Belgio, come "base di servizio" dei lavoratori (es. come base di partenza e di arrivo e come luogo principale per l'organizzazione del proprio lavoro).

Ciò doverosamente premesso, alcuni lavoratori proponevano ricorso avverso Crewlink e Ryanair dinnanzi al tribunale belga.

Da questo giudizio emergeva un tema chiave relativo all'accertamento della competenza o meno del giudice belga, posto che nel contratto individuale di lavoro era presente, tra l'altro, una clausola attributiva della competenza a decidere, a favore dei giudici irlandesi.
La Corte di giustizia era, pertanto, chiamata a definire l'interpretazione da dare al regolamento dell'Unione concernente la competenza giurisdizionale con particolare riferimento alla nozione di "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" nel contesto specifico del settore dell'aviazione civile.

Tra le argomentazioni con cui la Ryanair negava la competenza dei giudici belgi a conoscere di tale controversia, vi erano:

• il "legame stretto e concreto tra detta controversia e i giudici irlandesi",

• la "clausola di elezione del foro e quella che designa il diritto irlandese come legge applicabile",

• il dato che i lavoratori erano soggetti alla normativa irlandese in materia fiscale e di sicurezza sociale (e che gli stessi avevano eseguito il proprio contratto di lavoro a bordo di aerei immatricolati in Irlanda e soggetti alla legislazione di tale Stato membro),

• il dato relativo al luogo di perfezionamento del contratto di lavoro, l'Irlanda.

La Corte di Giustizia europea (sentenza 14 settembre 2017, cause riunite C-168/16 e C-169/16) ricordava, innanzitutto che, per quanto riguarda le controversie relative ai contratti di lavoro, le norme europee relative alla competenza giurisdizionale perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole, nel caso di specie, evidentemente, il lavoratore.
Quest'ultimo può ricorrere dinanzi al tribunale che considera più vicino ai propri interessi, avendo, proprio per questo, la legittimazione ad agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha svolto o svolge abitualmente la propria attività.

A questo innegabile diritto del lavoratore volto a determinare la competenza del giudice, non può neppure ritenersi opponibile la clausola attributiva di competenza (irlandese) stipulata anteriormente al sorgere delle controversie.

La Corte si soffermava anche sugli indizi utili che il giudice di prima istanza dovrebbe valutare per individuare il cosiddetto "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività".

Per determinare concretamente tale luogo, il giudice nazionale deve indagare e domandarsi: qual è lo Stato membro da cui parte il lavoratore? Presso quale Stato membro il lavoratore ritorna dopo aver effettuato le sue missioni di trasporto? Presso quale Stato membro il lavoratore riceve le istruzioni sulle sue missioni? Presso quale Stato membro si trovano gli strumenti lavorativi e sono stazionati gli aeromobili a bordo dei quali l'attività viene svolta abitualmente? Quale Stato membro è indicato come "base di servizio" nel contratto individuale di lavoro?

La sentenza esaminata non solo, quindi, stabilisce che una clausola pattizia di competenza non può derogare alle regole della competenza stabilite a livello europeo, ma fornisce indizi utili per determinare il reale "luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività".

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