L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contributo addizionale NASPI, attività turistica

di Josef Tschoell

La domanda

Per i lavoratori a termine che svolgono attività stagionali di cui al dpr 1525/1963 è previsto l'esonero dal contributo addizionale Naspi (1,40%); il dpr ricomprende le "Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle AZIENDE TURISTICHE, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi". Chiediamo pertanto se un'attività di sola ristorazione (la quale rispetta i limiti di periodi di inattività previsti dal dpr) esercitata in una località turistica in prossimità di un lago, può essere considerata, alla luce della normativa vigente, "azienda turistica" e dunque non versare il contributo addizionale Naspi? Grazie

L’INPS ha chiarito nella circ. n. 148/2015 l’aspetto delle aziende turistiche dopo le modifiche operate al D.P.R. n. 1525/1963 ad opera del D.P.R. n. 378/1995. L’istituto previdenziale ritiene che è evidente, come peraltro si evince dalle espressioni contenute nel preambolo del D.P.R. n. 378 (che fa riferimento ad attività svolte presso aziende turistiche ad "apertura" stagionale, ovvero che abbiano un periodo determinato di "chiusura" durante l'anno), che debbano ricomprendersi tra quelle interessate al provvedimento in esame tutte le attività svolte da esercizi pubblici qualificabili come aziende turistiche per effetto dei periodi di inattività dei loro locali. Di conseguenza anche l’attività di ristorazione rientra nell’elenco di queste attività stagionali per definizione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©