Rapporti di lavoro

Ammortizzatori sociali, il Fis cede il passo alle indennità

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Il quadro delle regole per il ricorso al Fondo di integrazione salariale (Fis) si è completato con la circolare 130/2017 dell’Inps, che ha fornito ai datori di lavoro una serie di istruzioni rilevanti, con particolare riguardo agli aspetti gestionali legati alla convivenza tra le misure del Fis e gli istituti contrattuali come ferie, malattia, congedi.

Il Fis - disciplinato dall’articolo 29 del Dlgs 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali e regolato dal decreto interministeriale Lavoro-Economia 94343/2016 – prosegue la gestione del fondo di solidarietà residuale, istituito dalla legge 92/2012 e comprende nel suo perimetro applicativo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e non sono destinatari dei trattamenti della Cigo e della Cigs, appartenenti a comparti nei quali non sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterale.

Il Fis eroga due tipologie di prestazione, differenti a seconda della causale che fa scattare la richiesta di accesso ai trattamenti:

1) l’assegno di solidarietà;

2) l’assegno ordinario.

Quest’ultimo trattamento è previsto soltanto quale ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti (compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Nella circolare 130/2017, l’Inps ha spiegato che nel periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del trattamento di fine rapporto, poiché queste misure non sono contemplate dal Dm 94343/2016.

Indipendentemente dal tipo di trattamento, non sono integrabili, perché non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa:

1) l’indennità sostitutiva delle ferie;

2) le festività soppresse;

3) l’indennità di mancato preavviso.

L’Inps ha spiegato che la previsione dell’articolo 10 del Dm 95442/2016, sul cumulo tra Cigo e contratto di solidarietà nella stessa unità produttiva (per lo stesso arco temporale) è incompatibile con la disciplina del Fis, poiché il cumulo non è previsto dalla legge.

Entrando nel dettaglio sui rapporti tra le prestazioni del Fis e i vari istituti contrattuali, merita un approfondimento il tema delle ferie. Durante il periodo di chiusura per ferie collettive, nessun lavoratore potrà beneficiare delle integrazioni garantite dal Fis, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura.

Per gli altri aspetti, occorre invece distinguere tra l’assegno ordinario e quello di solidarietà.

Assegno ordinario

Nell’ipotesi di erogazione dell’assegno ordinario, l’Inps – nel solco di una prassi già consolidata (messaggio 9268/2012) e tracciata dalle indicazioni ministeriali (interpello 19/2011) – conferma che nel caso di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Pertanto, questo periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell’attività produttiva.

In caso di riduzione di orario, poiché permane lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia pure a orario ridotto, la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, così come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Assegno di solidarietà

Passando all’assegno di solidarietà, occorre prima distinguere tra le ferie maturate in periodi anteriori all’accordo di solidarietà e le ferie relative a periodi successivi all’applicazione dell’accordo: le prime non sono imputabili a carico del Fis.

Scatta, invece, l’intervento integrativo per i periodi di ferie maturati in costanza dell’accordo di solidarietà e fruiti nell’ambito del periodo autorizzato. Diversamente, sono a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in costanza dell’accordo di solidarietà, ma fruite al di fuori del periodo autorizzato.

Leggi le combinazioni

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©