Rapporti di lavoro

Per il trattamento di solidarietà stop entro 30 giorni

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

I tempi di presentazione della domanda dell’assegno di solidarietà sono da osservare con attenzione, per non rischiare di perdere l’integrazione richiesta. La circolare Inps 130/2017 dà indicazioni anche sulla domanda di accesso ai trattamenti del Fis.

La procedura

Le istruzioni seguono quelle già fornite dalla circolare 176/2016, che esplicita le tempistiche e i passaggi da osservare, a seconda del sussidio richiesto.

La procedura è disponibile sul portale Inps, nei servizi online accessibili per la tipologia di utente «Aziende, consulenti e professionisti», alla voce «Servizi per aziende e consulenti», opzione «Cig e Fondi di solidarietà», sezione «Fondi di solidarietà».

Per l’assegno di solidarietà, l’istanza va presentata in via telematica alla struttura territoriale Inps competente in base all’unità produttiva, entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale; la riduzione dell’attività lavorativa deve però avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In caso di presentazione tardiva della richiesta – si veda la nota del ministero del Lavoro 1502/2017 - vige la regola generale secondo cui l’assegno di solidarietà può riconoscersi a decorrere dal giorno successivo alla data della presentazione: questo perché il decreto 94343/2016 non prevede effetti di decadenza per questa ipotesi.

Il rispetto dei termini è da osservare con attenzione perché se la riduzione dell’attività lavorativa ha inizio oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, la richiesta non può essere indennizzata: in questa ipotesi, si dovrebbe presentare una nuova e diversa istanza.

Per l’assegno ordinario, restano invariate la modalità di presentazione della domanda. Al momento della presentazione, però, il datore di lavoro deve dimostrare di aver assolto agli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dal Dlgs 148/2015.

L’istanza per l’assegno ordinario va inoltrata alla sede Inps competente, in relazione all’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini sono ordinatori.

Le verifiche

Quanto agli accertamenti istruttori per le causali della Cigs e dell’assegno di solidarietà, la circolare 130/2017 prevede per ciascuna causale delle schede, che costituiscono parte integrante delle domande di accesso ai trattamenti.

Per le fattispecie della Cigo, vanno utilizzati i fac-simile della relazione tecnica dettagliata, in base all’articolo 2, comma 1, del Dm 95442/2016 (allegati alla circolare Inps 139/2016).

La sede Inps competente valuta – seguendo i criteri di legge – la concessione delle prestazioni sulla base delle motivazioni indicate dai datori di lavoro nelle schede.

Se le informazioni contenute nei moduli sono insufficienti o carenti, la sede potrà chiedere un supplemento di istruttoria (da evadere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta).

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