Rapporti di lavoro

Una legge per contrastare il disagio lavorativo in Campania

di Rossella Quintavalle

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato e promulgato la Legge Regionale n. 29 del 9 ottobre 2017 (Bollettino Ufficiale Regionale 9/10/2017 n. 74) finalizzata a tutelare la salute psicologica nei luoghi di lavoro e prevenire i fenomeni di mobbing e di disagio lavorativo, temi delicati molto considerati negli ultimi tempi dalle parti sociali in sede di rinnovi contrattuali ai fini del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
L'intento della Regione è quello di promuovere azioni che prevengano il disagio lavorativo, atte a tutelare negli ambienti lavorativi il benessere della persona, elemento necessario per lo sviluppo economico socialmente sostenibile. È dunque necessario disincentivare comportamenti vessatori e discriminatori, salvaguardando la salute dei lavoratori evitando fattori di rischio per le psicopatologie e lo stress lavoro – correlato.
Per raggiungere lo scopo la Regione promuove attività di coordinamento, di programmazione sanitaria e vigilanza con le parti sociali, con le strutture sanitarie e socio-sanitarie e con soggetti competenti nel campo della organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione adotterà un atto di indirizzo per gli enti strumentali, le agenzie e le società partecipate al fine di valorizzare il benessere organizzativo prevenendo lo stress lavoro-correlato e la diffusione del disagio psichico. Attraverso la promozione delle buone prassi negli ambienti di lavoro, realizzerà interventi rivolti a sostenere azioni di contrasto al fenomeno del mobbing.
Per operare in maniera organizzata e completa la Regione si avvarrà della collaborazione di specifici soggetti:
a) del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Crc, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) dei Comitati unici di garanzia;
c) del Centro di Riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo;
d) dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro (Istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro).

Compiti e funzioni
Un apposito Osservatorio regionale sul mobbing e il disagio lavorativo, istituito presso la Giunta regionale, nel supportare le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali, sarà addetto alla raccolta e monitoraggio dei dati provenienti dal Centro regionale di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da mobbing e dagli Sportelli territoriali di ascolto del disagio lavorativo. Tale Osservatorio, coadiuvato dagli organi costituenti e tutti afferenti il settore sanità, politiche sociali, sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che da consulenti esterni esperti in discipline del lavoro, provvederà a sviluppare campagne di informazione e sensibilizzazione sugli effetti del mobbing e relativi sistemi di contrasto, oltre all'attivazione di protocolli d'intesa tra le istituzioni del territorio. A tale scopo è prevista la collaborazione con il Crc, con i Comitati unici di garanzia e con il Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo.
Occorrerà attendere 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame affinché la Giunta regionale definisca le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio e predisponga le Linee di indirizzo per la realizzazione delle articolazioni del Crc. Dalla data di vigenza in poi l'Osservatorio, tuttavia, si impegna a trasmettere annualmente, alle Commissioni consiliari competenti, una relazione sull'andamento degli scopi prefissi e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture correlate.
Sempre entro 90 giorni, la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità, individuerà sul territorio regionale un Centro regionale di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da mobbing e il disadattamento lavorativo, le cui funzioni, nella fase di prima applicazione, sono da attribuire al Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo della Asl NA1 Centro. I compiti affidati a tali organi operativi comprendono, oltre allo sviluppo di interazioni che gestiscano in maniera ottimale i rapporti con le persone vittime di disagio, anche la creazione di rapporti di interazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio. La cooperazione dovrà servire alla ricerca e alla prevenzione del fenomeno del mobbing, all'accertamento dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro –correlato, alla conseguente indicazione dei percorsi terapeutici specificamente dedicati compresi i programmi abilitativi e riabilitativi per il reinserimento lavorativo, tempestivo dovrà essere anche l'individuazione delle necessarie misure di tutela da parte dei datori di lavoro cui dovranno seguire eventuale segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai Servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal – Spresal).
Presso i Comuni sono individuati gli Sportelli territoriali di ascolto del disagio lavorativo (Stad) che avranno il compito di ascoltare le problematiche dei lavoratori in tema di disagio lavorativo al fine di indirizzarli verso eventuali percorsi che li aiutino a risolvere tali disagiate condizioni di lavoro. Se il lavoratore sarà consenziente, il suo caso verrà segnalato al Centro di riferimento regionale o ai Centri clinici per la presa in carico e conseguente risoluzione.

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