L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Controlli a distanza dei lavoratori

di Josef Tschoell

La domanda

Un Ente Regionale appalta a una impresa senza RSU o RSA la gestione di un servizio di call center. Il capitolato prevede che l’appaltante possa effettuare controlli in loco o da remoto sulla prestazione con software e/o registrazione audio delle telefonate. In caso di documentato disservizio, previo invio di verbale di contestazione che identifica il dipendente e trasmissione del file audio, sono previste penali? Si chiede se in tal caso si concretizza la “possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ex art 4 L. 300/1970”, non per volontà del datore di lavoro, ma per esigenza vincolante del committente pubblico e quali adempimenti dovrebbe adottare la società aggiudicataria per adeguarsi alla L.300/70.

L’art. 4, L. n. 300/1970 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Si ritiene che anche in questo caso, dato l’assenza della rappresentanza sindacale, debba essere richiesta l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il citato art. 4 non prevede che il controllo a distanza debba necessariamente avvenire solamente da parte del datore di lavoro.

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