L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratori parasubordinati, trattenuta Inail

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Deve essere operata la trattenuta Inail (1/3) al momento dell'erogazione del compenso dell'amministratore? Vi è una differenza in argomento tra il socio e l'amministratore non socio?

I lavoratori parasubordinati impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (categoria alla quale appartengono gli amministratori), qualora svolgano attività protette ovvero, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore guidati personalmente, sono soggetti all’obbligo assicurativo. La base imponibile è rappresentata dai compensi effettivamente percepiti, nei limiti del minimale e del massimale stabilito ogni anno dall'INAIL mentre il tasso normalmente è quello applicabile alla azienda. Il premio assicurativo incide per un terzo sul lavoratore e per due terzi a carico del committente: la trattenuta va operata al momento della erogazione del compenso e versata annualmente (assieme alla quota di competenza del committente) alle scadenze previste. Circa l’insorgenza dell’obbligo assicurativo in capo al socio, l'indirizzo seguito in un primo tempo dall’Inail (Circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002) è stato quello di ritenere soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri. Ma a seguito della evoluzione giurisprudenziale (Cass 5382/2002 e succ.), si è verificato il graduale superamento della nozione del rapporto di "dipendenza funzionale" fra socio-sovrintendente e compagine sociale. Sul punto la Cassazione ha affermato che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata . Tali indirizzi sono stati accolti nella circolare Inail 66/2008. Pertanto il socio-amministratore che, in qualità di socio "dipendente funzionale" della società, esercita manualmente un'attività rischiosa deve essere assicurato. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore. Per il socio lavoratore addetto ad attività di sovrintendenza, invece, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, deve essere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre, naturalmente, all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose.

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