Rapporti di lavoro

Italia-Filippine, ratificato il protocollo di modifica della Convenzione

di Matteo Ferraris

Giunge in Gazzetta Ufficiale il progetto legislativo di ratifica del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Filippine. Si tratta del completamento del lungo iter legislativo e diplomatico che coinvolge un accordo di modifica della Convenzione fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

Con la recente legge n. 152/2017 viene autorizzato il presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo con piena ed intera esecuzione.

Alla legge è allegato il protocollo che, dopo avere incluso anche l'imposta regionale sulle attività produttive tra le imposte considerate per l'Italia e avere identificato nel Ministero dell'Economia e delle Finanze la cosiddetta autorità competente, si diffonde sui metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.

Viene, infatti, riscritto l'articolo 22 della Convenzione confermando il criterio generale del credito d'imposta attraverso la rivisitazione della disposizione relativa al metodo dell'imputazione ordinaria, in conformità alla più recente formulazione utilizzata dall'Italia nelle Convenzioni fiscali: il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 22 viene allineato con quanto previsto dall'articolo 165 del Tuir, in materia di credito per imposte pagate all'estero.

La modifica abroga una prassi diffusasi nel passato che imponeva allo Stato di residenza del beneficiario del reddito di riconoscere un credito d'imposta figurativo al percettore, anche qualora nel Paese di produzione del reddito non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Si trattava, nella sostanza, di un credito d'imposta figurativo che consentiva, anche qualora le ritenute alla fonte sui cosiddetti passive incomes (dividendi, interessi o royalty) provenienti da uno Stato contraente non fossero state effettivamente prelevate in tutto o in parte, di considerare tali imposte non prelevate come comunque pagate entro un dato ammontare.

L'articolo 4 aggiorna, poi, l'articolo 25 in materia di scambio d'informazioni, che non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (superamento del cosiddetto domestic tax interest) con superamento di ogni forma di segreto bancario (paragrafo 5).

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