Rapporti di lavoro

Sanzione massima fino a 20 milioni o al 4% del fatturato

di Aldo Bottini e Paola Pucci

Uno dei cardini del nuovo Regolamento generale per la Protezione dei dati europeo è il sistema sanzionatorio; o meglio, l’entità delle sanzioni che costituiscono, di per sé, motivo di potenziale preoccupazione per qualunque imprenditore. Vale la pena di ripetere gli importi massimi delle multe per violazione delle norme a tutela della privacy: 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale di gruppo.

Ma non è solo l’importo a rilevare, analizzando il Gdpr e il suo possibile impatto sull’attività delle aziende italiane ed europee in generale. Va notato, come punto di partenza, che il Regolamento è generale: il suo campo di applicazione comprende ogni trattamento dei dati che ha a che fare con l’Unione europea, una sorta di extra-territorialità sui generis. Chiarito questo, a partire dal mese di maggio 2018 il punto di entrata per un ricorso, una segnalazione o un procedimento nei confronti di un titolare di dati potrà essere, indifferentemente, ogni autorità garante sul territorio dell’Unione, il che comporta (per i soggetti che operano, in qualunque modo, su scala transnazionale) una effettiva necessità di prassi e regole uniformi e agili.

Il terzo punto, assai rilevante, è il tempo. Le regole del Gdpr, da quelle generali e di principio a quelle specifiche e prescrittive, impongono ai titolari processi e procedure che consentano reazioni e azioni immediate di fronte a violazioni, rischi e contestazioni. Ogni soggetto dovrà dotarsi di un sistema (e di una organizzazione) capace di rispondere in tempo reale a ogni tipo di crisi: dalla più banale (la richiesta di accesso ai propri dati da parte di un soggetto) alla più rilevante (un allarme per furto o sparizione di dati sensibili). Le fattispecie (e le conseguenti responsabilità) non mancano: ogni violazione o perdita di dati (data breach) va notificata al Garante entro 72 ore dall’accaduto. I titolari devono essere in grado di restituire a chi lo richiede immediatamente e in forma accessibile tutti i dati detenuti (diritto all’oblio e alla cancellazione); il solo modo di gestire profili di responsabilità efficacemente sarà dimostrare la bontà e la tenuta dei propri sistemi. La privacy sarà (come la sicurezza sul lavoro o i modelli 231) una materia per la quale non si potrà piangere sul latte versato.

Del resto, le sanzioni non si limitano a multe o a raccomandazioni: nel nuovo sistema Gdpr le Autorità garanti hanno potere di raccomandazione, verifica e addirittura divieto per i trattamenti illeciti o non in linea con le prescrizioni. Per alcune attività, si tratta di un potere che può paralizzare la produzione e i profitti per periodi anche rilevanti.

Il legislatore europeo è serissimo, quando si parla di privacy, trattamento dei dati e diritti connessi. A ottobre del 2015, poco più di sei mesi prima che il Gdpr fosse pubblicato, la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato invalido l’accordo cosiddetto di safe harbour (porto sicuro) tra Europa e Usa, rendendo invalido ogni scambio di dati basato sull’accordo; un segno, a posteriori, dell’estrema serietà con cui la privacy è vissuta dalle istituzioni dell’Unione.

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