L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferimento residuo bie 2016 nuovo datore lavoro

di Marrucci Mauro

La domanda

Buongiorno, si richiede un vostro cortese parere in merito alla corretta interpretazione dell’interpello ministeriale n.17/2016; dunque, se un lavoratore assunto a tempo indeterminato ha usufruito dello sgravio BIE 2016 per soli 3 mesi dalla data della sua assunzione fino alla data del suo licenziamento per motivo oggettivo avrebbe avuto diritto a continuare il godimento di tale sgravio per il tempo residuo con la nuova assunzione a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro avvenuta il giorno successivo al licenziamento? Oppure per continuare a usufruire dell’incentivo sarebbe stato necessario un periodo di 6 mesi prima della nuova assunzione presso altro datore di lavoro? In attesa, ringraziamo per l'attenzione, cordiali saluti.

La Direzione Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro con la risposta all’Interpello n. 17/2016 si esprime circa la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 178, L. 208/2015 concernente la fruibilità dell’esonero contributivo per un massimo di 24 mesi nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. In particolare l’istanza avanzata dall’istante verte sulla possibilità di fruizione dell’agevolazione a seguito di assunzione di un soggetto per il quale fosse già stato concesso il beneficio di cui all’art. 1, comma 118, L. 190/2014 (cd. esonero triennale), per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro di durata inferiore a 24 mesi a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro. Nella ricostruzione normativa ivi operata viene evidenziato come l’agevolazione, che non può essere riconosciuta in relazione ai dipendenti che nei sei mesi prevedenti l’assunzione fossero titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, “non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Successivamente l’INPS è intervenuto in merito, con circolare n. 178/2015, specificando la locuzione “precedente assunzione a tempo indeterminato” debba essere riferita a un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che intende assumere. La disposizione dell’art. 1, comma 178, L. 208/2015 (cd. sgravio biennale), si muove sulla medesima falsariga, stabilendo che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato. L’estensore ribadisce quindi che, attesa la sostanziale coincidenza della disposizione con la precedente, la preclusione riguardi soltanto il caso di un pregresso rapporto agevolato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata. La situazione prospettata nel quesito posto dal lettore evidenzia la condizione di un lavoratore che abbia già fruito dell’agevolazione (sgravio biennale) in una prima assunzione a tempo indeterminato della durata di tre mesi, seguita da una successiva (con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione della prima). Secondo quanto desumibile dell’interpello non risulta possibile fruire del beneficio in quanto tra la prima assunzione e la successiva sarebbero dovuti trascorrere almeno 6 mesi.

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