L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Congedo parentale su base oraria

di Josef Tschoell

La domanda

Come previsto dalla vigente normativa, alla lavoratrice dipendente spettano 6 mesi di astensione facoltativa per congedo parentale. Si chiede come devono essere conteggiati tali congedi, se fruiti su base oraria, per il calcolo del computo a 6 mesi. Per esempio: 8 ore di congedo distribuite su 4 giorni (2 ore al giorno), ai fini del conteggio sono 4 giorni o è 1 giorno solo? Per conferma: se il conteggio dei 6 mesi è effettuato sulle ore effettive di assenza, significa che la lavoratrice potrà assentarsi, a 4 ore al giorno, per 2 anni?

La disciplina della fruizione del congedo parentale a ore è demandata alla contrattazione collettiva. In assenza di quest’ultima la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. L’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Come chiarito dall’Inps nella circ. n. 152/2015 le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dall’art. 23, D.Lgs. n. 151/2001 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. Di conseguenza i calcoli sono da effettuare secondo la specifica disciplina della contrattazione collettiva (divisore attribuito) oppure, in assenza di disciplina contrattuale, secondo l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

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