L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Fondo di solidarietà fra lavoratori

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

E' stato istituito un Welfare Aziendale per la distribuzione di provvidenze in termini di solidarietà: rimborso spese per funerale ai dipendenti, spese mediche o specialistiche, borse di studio, libri di testo, anticipi economici, scambio di banca ore ecc.. Il Fondo è alimentato per una quota dal dipendente pari all'1% della retribuzione e per una quota di pari importo versata dall'azienda. La quota a carico del lavoratore può essere considerata alla stregua dei versamenti ai fondi sanitari integrativi contrattuali e quindi non soggetta a contribuzione previdenziale e imposizione fiscale? La quota a carico dell’azienda è soggetta alla contribuzione piena o al 10% a titolo di solidarietà? E' totalmente deducibile dal reddito d'impresa?

Stabilisce l’articolo 51 co. 2 lett f) del TUIR che l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari […] per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100, non concorrono a formare il reddito. Con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 161) nel comma 2 dell’articolo 51 è stata introdotta la lett. f-quater in base alla quale non concorrono egualmente a formare il reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, secondo le caratteristiche del decreto 27 ottobre 2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Pertanto le componenti di welfare aziendale di cui al comma 2 dell’articolo 51 TUIR lettere: 1) f) ; finalità di educazione/ istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria, culto 2) f-bis) ; fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e di istruzione, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi 3) f-ter) ; fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti 4) f-quater) ; rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana/gravi patologie sono esenti ai fini contributivi ed ai fini fiscali (risposta al punto a) ) . Circa la deducibilità dal reddito di impresa è rilevante la causa che ha dato luogo al piano di welfare. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del TUIR, infatti, le spese relative ad opere o servizi […] volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 x 1000 dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (esclusi i collaboratori) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ove invece la erogazione di tali opere e servizi sia frutto di contrattazione collettiva, nazionale o territoriale, di accordo interconfederale o di regolamento aziendale (quindi siano corrisposte in virtù di un vero e proprio obbligo negoziale), i relativi costi risulteranno deducibili ai fini IRES. ai sensi dell'art. 95 del TUIR ( e non solo nel limite del 5 x 1000) (risposta al punto b) ).

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