Rapporti di lavoro

Smart working, parte l’obbligo della comunicazione online degli accordi individuali

di Mario Gallo

Il ministero del Lavoro, con comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che dal 15 novembre 2017 è attiva la procedura per l'invio da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, degli accordi individuali di smart working; tale obbligo è stato introdotto dall'articolo 23, comma 1, della legge n.81/2008, ma fino ad oggi è rimasto congelato proprio per la mancanza di disposizioni attuative.
Nel comunicato il Ministero, nel ricordare i lineamenti essenziali che caratterizzano la nuova disciplina sul lavoro agile, ha precisato che le aziende sottoscrittrici dei predetti accordi potranno procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi; in effetti si tratta di un canale telematico disponibile su www.cliclavoro.gov.it., che il 15 novembre ha diffuso ulteriori istruzioni operative.

Comunicazione degli accordi individuali
Per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il Ministero ha ricordato che nell'invio dell'accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata; si ricorda che l'articolo 19, comma 1, della legge n.81/2017, stabilisce che l'accordo deve riportare anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, nonché i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Si osservi che è particolarmente rilevante l'indicazione del luogo esterno dove dovrà essere resa la prestazione di lavoro, importante anche ai fini assicurativi e della tutela della salute della sicurezza sul lavoro visto anche il tenore della Circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48, nonché l'individuazione delle condotte connesse al lavoro svolto al di fuori del perimetro aziendale che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari (articolo 21, comma 2).
Precisa il Ministero, inoltre, che sarà possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio; le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno, inoltre, effettuare la comunicazione in forma massiva.

Credenziali per l'accesso
Per quanto, invece, riguarda l'accesso alla procedura viene chiarito che è necessario il possesso della propria identità digitale Spid (Sistema Pubblico d'Identità Digitale); sono esonerati dalla Spid tutti i soggetti già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero, quindi i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli altri soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ai sensi della legge n.12/1979, delegati dalle aziende sottoscrittrici.

Termini di presentazione, variazioni e accordi pregressi
Resta infine da osservare che per quanto riguarda i termini di presentazione la comunicazione va fatta entro il giorno antecedente l'inizio della prestazione; le amministrazioni pubbliche, invece, hanno più tempo in quanto l'articolo 9-bis della legge n. 608/1996, stabilisce che quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs n.165/2001, possono adempiere a tale obbligo entro il ventesimo giorno del mese successivo.
Inoltre, occorre sottolineare che il già citato articolo 23, comma 1, stabilisce che vanno comunicate (preventivamente) anche le modifiche degli accordi individuali.
Non è chiaro, però, se vanno comunicati anche gli accordi pregressi, ossia quelli stipulati prima dell'entrata in vigore della legge: si tratta, questo, di un profilo problematico che andrebbe quanto prima chiarito, tenuto per altro conto che la mancata o la ritardata presentazione della comunicazione sono sanzionate amministrativamente da euro 100,00 a euro 500,00 per ogni lavoratore interessato, ferma restando l'applicazione della diffida.

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