Rapporti di lavoro

Stp, reddito del socio senza partita Iva

di Salvatore Servidio

Considerato che la normativa che ha introdotto la società tra professionisti (Stp), articolo 10 legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), contiene scarsi spunti sulla disciplina fiscale applicabile al nuovo istituto, l'Amministrazione finanziaria ha sempre confermato (v. Risoluzione agenzia delle Entrate 14 aprile 2016, n. 23/E) la natura di reddito d'impresa delle Stp costituite nelle forme di società di persone o di capitale (artt. 6 e 81 del Tuir).
Il 4 agosto 2017, è stata presentata istanza da una Stp a r.l. di consulenti del lavoro tendente a conoscere il parere dell'agenzia delle Entrate sull'inquadramento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti per l'effettiva attività professionale svolta, anche in qualità di consiglieri di amministrazione della Stp in cui partecipano.

La soluzione
Con la risposta ad interpello n. 904-1126/2017 del 19 ottobre 2017, la Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate della Lombardia ribadisce, innanzitutto, che il reddito prodotto dalle Stp a r.l. è reddito d'impresa, come già sostenuto in passato con la risposta ad interpello n. 954-93/2014.

Infatti, è avviso dell'organo interpellato, che la Stp non costituisce un genere societario autonomo con causa propria, ma si inquadra tra le società tipiche disciplinate dal codice civile (di persone, di capitali, ecc.) a seconda della scelta operata dai soci. Pertanto, ad essa si applica il regime fiscale delle tipologie societarie di riferimento, tra cui gli articoli 6, ultimo comma, e 81 Tuir, in base ai quali il reddito complessivo delle società di persone e di capitali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 è da considerare reddito d'impresa, a prescindere dalla fonte da cui provenga.

Di qui l conclusioni della nuova risposta n. 904-1126/2017, in base alla quale:
•il reddito percepito dal socio professionista, privo di partita Iva, della Stp, costituita in forma di Srl, deve essere qualificato come reddito di capitale e non come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
•diversamente, il compenso erogato al socio amministratore privo di partita Iva, non potendo rientrare nell'attività di lavoro autonomo svolta abitualmente (articolo 53 Tuir), va qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ex articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, non rientrando tale attività tra quelle svolte in via professionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©