Rapporti di lavoro

«Prestiti» illeciti di personale: multa fino a 50mila euro

di Giampiero Falasca

Le misure per contrastare gli abusi introdotte dal Dlgs 136/2016 sono accompagnate da un regime sanzionatorio che mira a colpire in maniera decisa i soggetti che non rispettano le nuove disposizioni, graduato in funzione dei possibili illeciti che si possono verificare.

Violazione delle procedure

Se il distacco è lecito, ma sono violati gli obblighi procedurali previsti dal Dlgs 136/2016, si applicano sanzioni ammnistrative graduate in funzione dell’inadempimento.

Il mancato assolvimento obblighi di comunicazione da attuare prima dell’attivazione del distacco, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

La violazione degli obblighi legati alla conservazione dei documenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3mila euro per ciascun lavoratore interessato.

Le sanzioni legate agli obblighi di comunicazione e alla conservazione dei documenti non possono, in ogni caso, essere superiori a 150mila euro.

La legge punisce anche la violazione degli obblighi di nomina dei referenti (un soggetto incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, e uno con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la contrattazione collettiva di secondo livello): per questa condotta è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 6mila euro.

Distacchi fittizi

Se il distacco è utilizzato per coprire un “prestito” fittizio di personale, allo scopo di far risultare come datore di lavoro un soggetto diverso da quello reale, il rapporto di lavoro si intende costituito con il soggetto che beneficia effettivamente delle prestazioni del dipendente. L’azione per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore deve essere avviata dal lavoratore, ma a questa si possono cumulare sanzioni amministrative a carico del distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati.

Entrambi questi soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (l’ammontare della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5mila euro e non può superare i 50mila euro).

Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati, sono puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

Il Dlgs 136/2016 garantisce anche l’esecuzione delle sanzioni amministrative nel caso in cui il procedimento debba avvenire nello Stato membro dove risiede l’impresa distaccante - dando all’Ispettorato nazionale del lavoro un ruolo centrale di raccordo e gestione delle procedure per l’applicazione delle sanzioni - e contiene misure per rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto agli abusi.

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