L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Stop all’incentivo per gli iscritti alle liste di mobilità

di Braghin Massimo

La domanda

Su un’assunzione a tempo determinato per 12 mesi, avvenuta il 5 dicembre 2016 e scaduta il 4 dicembre 2017, per cui spettava all'azienda un'agevolazione contributiva per iscrizione alle liste di mobilità secondo la legge 223/1991 della dipendente, chiediamo se in caso di trasformazione a tempo indeterminato di questo contratto dal 5 dicembre 2017, spetta all'azienda per un'altra annualità l'agevolazione contributiva con aliquota di versamento pari al 10 per cento.

In merito alle agevolazioni contributive spettanti alle aziende che assumono dipendenti iscritti nelle liste di mobilità la Circolare Inps n.137 del 12 dicembre 2012 ha chiarito che gli incentivi in vigore prima dell’1.1.2017, trovano applicazione alle assunzioni, trasformazioni o proroghe, effettuate fino al 31 dicembre 2016. La conferma è arrivata anche dal messaggio INPS n. 99 dell’11 gennaio 2017, nel quale richiamando quanto già indicato nella circolare n. 137/2012, ha confermato che gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Nel caso prospettato il datore di lavoro ha assunto il 5 dicembre 2016 a tempo determinato per dodici mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e ha avuto diritto all’incentivo fino al 4 dicembre 2017. All’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non può più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.

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