di Paolo Rossi

La domanda

Buongiorno, una donna è attualmente coniugata e, oltre ai figli avuti in costanza dell'attuale matrimonio, ha avuto un figlio da una precedente relazione, il padre ha riconosciuto il figlio che porta quindi il suo cognome. In che modo la donna, non titolare di una propria posizone INPS, può richiedere gli assegni famigliari per il figlio nato da precedente relazione? Quale reddito e quale nucleo dovrà essere dichiarato?

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione a sostegno del reddito di cui può godere il nucleo familiare nella sua unicità. Tuttavia, solo il soggetto che la legge ritiene “avente diritto” può richiederlo. Generalmente si tratta di un lavoratore o ex lavoratore. Possono beneficiare dell'assegno, infatti, i lavoratori subordinati, i pensionati, alcune categorie di lavoratori del settore marittimo, i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS. L'assegno spetta anche ai lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiati politici, sia per loro che per i familiari residenti all'estero, nonché ai lavoratori extracomunitari regolarizzati. Se la lettrice appartiene ad una di queste categorie è nella potenziale possibilità di richiedere l’assegno. Tuttavia, l’assegno può essere erogato anche al coniuge dell'avente diritto, ma solo qualora non sia titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'ANF o non abbia un rapporto di lavoro dipendente ovvero non sia titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente (D.M. 4.4.2005; INPS, circ. 77/2005). Fanne parte del nucleo familiare, ai fini del diritto e della quantificazione della prestazione: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni (con alcune particolarità per i nuclei numerosi) ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro; - i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Il lavoratore ha diritto di percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali, minori di età, legalmente riconosciuti e conviventi, anche se non inseriti nella famiglia legittima (Cass. 14783/2010). Il genitore naturale convivente con la prole, privo di una propria posizione protetta, può usufruire dell'ANF in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione è quello del genitore convivente. Il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, presenta dunque la richiesta di ANF, ma la prestazione viene erogata direttamente al genitore convivente (INPS, circ. 36/2008).

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