L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Corresponsione arretrati ANF per ex dipendente

di Di Martino Carmela

La domanda

Come si devono comportare azienda e dipendente nel caso in cui, a rapporto di lavoro cessato, la dipendente ottenga autorizzazione ANF retroattiva? Attualmente la lavoratrice non dispone di un rapporto di lavoro dipendente e l'azienda per cui lavorava, attualmente è inattiva/sospesa e non ha dipendenti? La dipendente percepiva già gli ANF, avrebbe diritto ad una differenza a seguito di autorizzazione per 2° figlio.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS l'Assegno per il nucleo familiare (ANF), richiesto dal lavoratore, per i periodi in cui il rapporto di lavoro dipendente è in essere. Il diritto alla prestazione di ANF è disciplinato dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988 e ss.mm. e, per quanto non previsto da tale articolo, dalle disposizioni del D.P.R. 797/55, originario T.U. degli assegni familiari, a cui si fa riferimento ad esempio per le istanze che necessitano di preventiva autorizzazione, per i termini prescrizionali, nonché per gli aspetti sanzionatori. Di regola l’ANF viene erogato alla fine del periodo di riferimento della retribuzione, ma è consentito il pagamento degli arretrati qualora il dipendente presenti la sua richiesta entro il termine di prescrizione quinquennale che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Il datore lavoro è tenuto al pagamento dell’ANF, per periodi pregressi, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti ormai cessato, a prescindere dal fatto che il lavoratore al momento della presentazione della domanda risulti essere alle dipendenze di un altro soggetto oppure non occupato. Sul tema si è espresso l'INPS, con Messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006, chiarendo che il datore lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione di ANF richiesta dall'ex dipendente per periodi pregressi in cui risultava in forza, “semprechè l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita”. E' previsto, infatti, che l'INPS paghi direttamente la prestazione familiare qualora si riferisca a periodi di lavoro presso l'azienda che risulti ormai cessata o fallito. In tal caso, è necessario che l'ex dipendente invii la sua domanda attraverso i servizi telematici del portale dell'Istituto (invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito –> funzione ANF Ditte Cessate/Fallite), allegando la documentazione che attesti la cessazione attività, o fallimento, del datore lavoro dell’epoca (Circolare INPS n. 136/2014). Nel quesito posto si evince, invece, che la posizione INPS dell’ex datore lavoro risulta esser stata sospesa per assenza di personale e che, quindi, l’attività non risulta né cessata, né soggetta a fallimento. In questo caso, dunque, l'ex dipendente dovrà presentare al datore lavoro la variazione della domanda di ANF e quest'ultimo ricalcolare l'importo della prestazione spettante. Una volta effettuato il pagamento al lavoratore, il datore lavoro potrà recuperare le somme anticipate trasmettendo all'INPS un flusso di regolarizzazione Uniemens con valenza contributiva relativa al dipendente per il periodo in cui l'azienda era ancora attiva. Flusso che deve essere preceduto dall’invio della documentazione di riferimento tramite comunicazione su cassetto bidirezionale. Il credito che scaturirà a favore dell'azienda non potrà essere utilizzato in compensazione F24, bensì dovrà essere richiesto a rimborso.

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