L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Proroga tardiva o proroga di fatto?

di Angela Fusco

La domanda

Un’azienda ha chiesto una proroga di 1 anno di un contratto a termine. E' stata omessa la comunicazione entro i 5 gg successivi al Centro Impiego. Come previsto dall’art. 22 Dlgs 81/2015 nel cedolino sono state riconosciute le maggiorazioni previste dalla proroga di fatto. Abbiamo cessato il rapporto entro i 30 gg (contratto con durata complessiva inferiore ai 6 mesi), rispettato i 10 gg previsti per la successione dei contratti e riassunto con un nuovo contratto a termine. Sarebbe stato possibile procedere con una comunicazione tardiva al C.I.? Le conseguenze sarebbero state solo sanzionatorie o avrebbero potuto portare a un disconoscimento della proroga e alla trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato? Grazie.

Ai sensi del co. 1 dell’art. 21, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore pertanto, la proroga è valida se è stata comunicata al lavoratore e lo stesso la ha accettata. La mancata comunicazione obbligatoria della proroga nel termine di 5 giorni al Centro per l’Impiego competente, di cui al co. 5 dell’art. 4bis del D.Lgs. n. 181/2000, sarà soggetta soltanto alla sanzione per violazione degli obblighi di comunicazione da 100 a 500 euro di cui al co. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 276/2003. La maggiorazione della retribuzione del 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015, viene applicata solo nel caso in cui si verifichi una prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, quindi oltre la data di fine rapporto prevista dalla proroga. La sanzione della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato è prevista soltanto: - nel caso in cui il numero delle proroghe del contratto sia superiore a 5 nell’arco dei 36 mesi di durata massima del rapporto, co. 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015; - quando il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno se di durata superiore; - quando il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto se di durata superiore.

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