Rapporti di lavoro

Mancato aggiornamento del lavoratore addetto al primo soccorso, effetti e sanzioni per il datore di lavoro

di Mario Gallo

Nella gestione del rapporto di lavoro il datore ha una serie di obblighi formativi, tra cui quelli certamente più delicati e impegnativi riguardano la sfera della sicurezza sul lavoro e, in particolare, quello della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso aziendale secondo quanto stabilito dagli articolo 18, comma 1, lett. b) e 45 del Dlgs n.81/2008. Molto spesso, però, si verifica che, o per difficoltà organizzative o per semplice dimenticanza, i lavoratori incaricati non prendono parte al corso di aggiornamento obbligatorio, da ripetere almeno ogni tre anni, e ciò pone il problema di comprendere se la nomina conferita è ancora valida e se l'addetto deve eventualmente ripetere di nuovo il corso di prima formazione.

L’obbligo della formazione e dell’aggiornamento.
Per dare una risposta a queste domande è necessario tener presente, in primo luogo, che l'articolo 37, comma 9, del Dlgs n.81/2008, prevede l'obbligatorietà di un'adeguata e specifica prima formazione e dell'aggiornamento periodico anche dei lavoratori incaricati del primo soccorso aziendale che, secondo quanto stabilisce l'articolo 45, comma 2, dello stesso decreto, sono regolati dal decreto dei Ministri della Salute, Lavoro e P.S,. Funzione Pubblica e delle Attività produttive 15 luglio 2003, n. 388.
Tale provvedimento nel disciplinare i contenuti e la durata minima (allegati 3 e 4) della prima formazione di tale figura, teorica e pratica, prevede espressamente all'articolo 3, comma 5, che «La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico» senza, però, prevedere nulla in merito agli effetti derivanti dal mancato aggiornamento nel termine stabilito.

Requisiti dell’addetto al primo soccorso ed effetti derivanti dal mancato aggiornamento.
La mancata previsione di disposizioni specifiche relative a tale ipotesi rappresenta, invero, un autentico profilo problematico, che deve essere affrontato considerando brevemente due elementi; il primo è che la prima formazione e l'aggiornamento sono considerati da tale norma requisiti per il regolare svolgimento dell'incarico di addetto al primo soccorso.
Il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti, infatti, a vigilare costantemente sul possesso del requisito dell'aggiornamento della formazione di tali figure, in quanto è essenziale per assicurare al sistema aziendale un'organizzazione efficace in caso di emergenza come richiesto dall'articolo 15 del Dlgs n.81/2008.
Il secondo è che dagli allegati 3 e 4 del Dm n.388/2003 emerge l'obbligatorietà di un percorso formativo di tipo modulare articolato, appunto, in tre moduli “A”, “B” e “C” di cui solo quest'ultimo – finalizzato ad acquisire capacità di intervento pratico – sottoposto all'obbligo dell'aggiornamento triennale di almeno 6 ore per le aziende del gruppo “A” e di almeno 4 ore per quelle dei gruppi “B” e “C”.
Si tratta, pertanto, di una disciplina che presenta evidenti analogie, in termini generali, con quella regolamentare relativa alla formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp – Aspp) contenuta nel recente Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016, che proprio in merito all'ipotesi generale del mancato aggiornamento della formazione delle figure della prevenzione prevede espressamente al p.8 «...in analogia con quanto previsto per gli Rspp e Aspp, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l‘esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc. - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)» ( ).
Tale provvedimento, quindi, che fa propri gli orientamenti già espressi nell'Accordo Stato – Regioni 25 luglio 2012 e dal Ministero del Lavoro nell'interpello 29 dicembre 2015, porta a ritenere che il mancato aggiornamento entro il termine triennale dell'addetto al primo soccorso non determinerebbe l'obbligo di dover ripetere l'intero corso di prima formazione ma un'ipotesi di sospensione dal compito fino a quando lo stesso addetto non frequenti e completi il corso di aggiornamento previsto dal citato Dm n.388/2003.
In altri termini, quindi, si realizza non un'ipotesi di decadenza dall'incarico di addetto al primo soccorso, ma il lavoratore non può svolgere le funzioni attribuite fino a che l'omissione non è regolarizzata.
Da osservare, poi, che l'allegato V del predetto Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016 precisa che i corsi per tali figure non possono essere erogati in modalità e-learning; pertanto, l'adempimento andrà assolto con la frequenza ad un corso in aula tenuto da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, e nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico formatore può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato (articolo 3, comma 2, Dm n.388/2003).

Sanzioni e regolarizzazione delle violazioni.
Si osservi, infine, che il mancato aggiornamento dalla formazione dell'addetto al primo soccorso comporta l'applicazione nei confronti del datore di lavoro e del dirigente la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro – ammenda raddoppiata se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e triplicata se si riferisce a più di dieci lavoratori – secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, lettera c) e 6-bis, del Dlgs n.81/2008, fermo restando l'applicazione dei benefici dell'istituto della prescrizione obbligatoria di cui al Dlgs n.758/1994, in caso di regolarizzazione dell'illecito commesso.

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