Rapporti di lavoro

Censita la produttività tradotta in welfare

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel proprio sito Internet, le bozze della «Cu» (certificazione unica) 2018 riferite ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e ai redditi diversi. Le certificazioni devono essere trasmesse all’Agenzia entro il 7 marzo 2018 e consegnate a percipienti entroil 31 marzo 2018 (in realtà la scadenza effettiva è il 3 aprile in quanto il 31 marzo cade di sabato e i giorni successivi sono Pasqua e Pasquetta). Inoltre, va rilevato che per le Cu relative agli autonomi e che non contengono dati per la dichiarazione dei redditi precompilata, la scadenza coincide con quella prevista per il modello 770, vale a dire il 31 ottobre.

Stessa grafica dello scorso anno per un modello molto ricco di informazioni visto che racchiude quasi tutte le notizie che, fino a qualche anno fa, venivano inserite nel modello 770. Qualche modifica, dettata da alcune novità di regolamentazione, è stata, tuttavia, inserita.

Nella prima riga della sezione assistenza fiscale 730/2017, compare la casella 55 da utilizzare nel caso in cui il sostituto, che ha prestato assistenza fiscale, abbia ricevuto il modello 730/4 rettificativo. In tal caso, nel nuovo punto vanno indicati i codici 1, 2 o 3, (rilevabili dal modello rettificativo) utili a identificare il motivo della variazione. Di nuova istituzione – nella medesima sezione – le caselle 101 e 102 in cui si indica l’imposta sostitutiva (derivante da 730) sui premi di risultato, rispettivamente, trattenuta o meno.

Arricchita, rispetto allo scorso anno, la sezione «Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali». Si tratta della parte della «Cu» in cui si forniscono le informazioni inerenti la detassazione. Vista la possibilità per i lavoratori di optare per la trasformazione dei premi in denaro, in benefit detassati, la sezione richiede il dettaglio delle operazioni. Sono stati introdotti nuovi punti per indicare l’ammontare di contribuzione ai fondi complementari o a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, quando sostitutivi di premi di risultato.

Per quanto riguarda l’indicazione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (articolo 51 del Tuir), è stata aggiunta la sezione «Altri sostituti» in cui vanno inseriti, nell’ipotesi di conguaglio di più «Cu», i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti.

Infine, si rileva l’inserimento di un nuovo quadro deputato a contenere i dati fiscali relativi alle locazioni brevi cioè i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

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