Rapporti di lavoro

Appalti, i responsabili in solido di violazioni restano tutelati anche con le nuove norme

di Enzo De Fusco

Va rilasciato il Durc positivo al datore, se la sua posizione irregolare consiste nel solo debito da responsabilità solidale negli appalti. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro con l’interpello n. 3 del 3 aprile 2010, ancora valido.

La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti negli ultimi anni ha fortemente inciso nell’organizzazione delle imprese e ha subìto varie modifiche alla ricerca di un equilibrio tra esigenze aziendali e tutele dei lavoratori. L’attuale articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 stabilisce che in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro i due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, nonché contributi previdenziali e premi assicurativi per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. È escluso ogni obbligo per le sanzioni civili: ne risponde solo l’autore dell’inadempimento. come prevede la norma dopo che l’interpello n. 3 aveva affermato il contrario.

Si ritiene siano esclusi pure gli interessi di mora, che scattano solo dopo il 40% delle sanzioni civili a titolo di omissioni contributive o il 60% nell’evasione contributiva. Sul rilascio del Durc al datore debitore in solido, l’interpello precisa che la tabella allegata al Dm 24 ottobre 2007 (oggi, al Dm 30 gennaio 2015) esclude la responsabilità solidale dall’elenco di norme a tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è ostativa. Peraltro, per il ministero, il Durc certifica la regolarità riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale tra impresa ed Enti, cui vanno riferiti gli adempimenti connessi.

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