Rapporti di lavoro

Il prospetto registra le novità 2017

di Manuela Lombardo e Alessandro Rota Porta

Entro il 31 gennaio i datori di lavoro privati e pubblici, che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere agli uffici provinciali competenti il prospetto informativo da cui risulti la propria situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette. Il documento, previsto dalla legge 68/1999, è una dichiarazione che i datori di lavoro devono presentare indicando il numero complessivo dei dipendenti che rientrano nella base del computo, i relativi dati, i posti e le mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili. La denuncia non deve essere inviata tutti gli anni ma solo quando, rispetto all’ultimo invio, ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (ad esempio nuove assunzioni effettuate nel 2017).

Il modulo è unico a livello nazionale e deve essere inviato per via telematica, tramite la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è abilitato a operare.

Il datore di lavoro che adempie all’obbligo direttamente deve accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e provincia autonoma di appartenenza. L’invio del prospetto deve essere fatto presso il servizio informatico messo a disposizione dagli enti stessi, se l’azienda ha sede legale e unità produttive in un’unica Regione o Provincia autonoma, o presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale, se sede legale e unità produttive sono situate in due o più Regioni o Province autonome.

Se l’invio avviene tramite un intermediario abilitato, quest’ultimo invia il modello presso il servizio informatico dove è la sua sede legale. Dopo l’invio, il servizio informatico rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione, con data e ora di ricezione. Questa ricevuta fa fede per documentare l’adempimento: ogni prospetto inviato è contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente l’identificazione. Prima della scadenza del termine stabilito per l’invio, si può annullare il documento. Un’eventuale rettifica è ammessa solo se avviene entro cinque giorni dall’invio, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori disabili e dei dati che non incidono sul calcolo delle scoperture. Per la mancata presentazione del modello è prevista una sanzione fissa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. L’invio del prospetto con strumenti diversi dalla modalità telematica equivale a un mancato adempimento. Se il prospetto non è presentato nei termini per un mancato funzionamento del sistema informatico, è rilasciata, su richiesta, una documentazione che attesta l’adempimento. Resta l’obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©