Rapporti di lavoro

Gli stipendi pagati entro il 12 gennaio per il fisco si conteggiano nel 2017

di Salvatore Servidio

Il 12 gennaio 2018 era il termine per considerare fiscalmente gli stipendi ancora corrisposti nel 2017 e non nel 2018.

Tale termine interessa:

• professionisti,
• imprese,
• altri enti.

Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Entro il 12 gennaio 2018 dovevano essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2017, affinchè, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell'anno 2017 e quindi compresi nella relativa Certificazione Unica.

Modalità di esecuzione - In base al detto principio della "cassa allargata", ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembe 1986, n. 917, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza.

Per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12 gennaio 2018 relative a prestazioni effettuate nel 2017, il datore di lavoro deve:

• operare la ritenuta in base alle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2017;
• attribuire le detrazioni (ad esempio per carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2017.
Ovviamente tale principio si applica esclusivamente alle retribuzioni di prestazioni svolte entro il mese di dicembre.

Da ricordare - Per individuare la data del 12 gennaio, il momento da prendere a riferimento è quello in cui "… il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore" (cfr. Circolare Ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326/E), affinché i pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti e i compensi ai collaboratori a progetto, ovvero co.co.co., possano essere considerati effettuati entro il 12 gennaio:

• se corrisposti in contanti, è opportuno ottenere una quietanza con la data di pagamento entro il 12 gennaio;
• se corrisposti con assegno circolare o assegno bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, quindi quando lo riceve, sempre entro il 12 gennaio;
• se corrisposti a mezzo bonifico bancario od altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul conto corrente entro tale data).

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