Rapporti di lavoro

Tutte le novità sulla compilazione della Cu nel 2018

di Matteo Ferraris

Con il varo dei modelli comincia la stagione delle dichiarazioni fiscali. Come di consueto le prime dichiarazioni da pubblicare sono quella Iva e la Certificazione Unica che costituisce, ormai, una partizione del 770, anch'esso approvato contestualmente.

Come consuetudine la CU 2018 viene proposta nelle due versioni (ordinaria e sintetica) riguardanti :
- la certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati,
- dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

A seguito dell'innovazione proposta dal DL n. 50/2017 nella seconda sezione trovano spazio anche i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, relativi al periodo d'imposta 2017.

Tra le innovazioni proposte dal modello alcune coinvolgono i dati relativi all'assistenza fiscale svolta nell'anno 2017.

In particolare, il punto 54 nella CU 2017 era da barrare in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Nella CU 2018 la compilazione del punto 54 va accompagnata, ora, dalla indicazione del codice (1, 2 o 3) rilevabile dal mod 730/4 che identifica il motivo della integrazione effettuata.

Il nuovo punto 55 è compilato, invece, in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Vanno, in particolare, riportati il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal modello 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata.

Ulteriore innovazione, necessitata dall'evoluzione normativa, è la riproposizione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato tra le imposte a saldo riferite al 2016. Questa re-introduzione è la logica evoluzione della riproposizione dell'imposta agevolata sulla retribuzione di risultato.
L'articolo 1, commi da 182 a 190, della L. n. 208/2015 aveva, infatti, ripristinato l'imposta sostitutiva (nella misura del 10 per cento) a favore dei premi di risultato di ammontare variabile. La normativa era stata fortemente revisionata rispetto a quella adottata per il 2008, con un approccio incrementale (i premi devono, ora, essere correlati a indicatori di performance crescenti) e nel rispetto di una procedura formale che coinvolge il deposito del premio (aziendale o territoriale) tramite la procedura di “clicklavoro”.
Sotto il profilo quantitativo il punto di maggiore interesse è stato l'ampliamento della platea dei beneficiari (il tetto per l'accesso all'agevolazione è stato collocato a 50mila euro di redditi da lavoro dipendente nell'anno precedente alla percezione del premio).
Significativo anche il limite di premio detassabile (fissato a 2.000 euro lordi ma elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
Tali valori sono quelli riproposti nella CU2017 e trasferiti nel 730/2017 per l'anno 2016, i cui dati sono ora da riportare nella CU2018.
Tale evenienza si verifica solo se, in sede di 730, il Caf o l'intermediario su indicazione dello stesso contribuente hanno corretto l'operato del sostituto.
In particolare, nella casella viene indicata una imposta sostitutiva che presuppone la tassazione di somme incentivanti o premiali aventi i requisiti previsti da norma e decreto attuativo, che il sostituto aveva assoggettato a tassazione a ritenuta ordinaria. Per fare ciò, il contribuente ha barrato la casella 7 nel rigo C4 del modello 730/2017.
L'agevolazione, attuata dal DM 25 marzo 2016, è stata estesa alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, formula che sarà verosimilmente analizzata in una imminente circolare.

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