Rapporti di lavoro

Flussi d’ingresso 2018, incrementate le quote per il lavoro stagionale

di Alberto Rozza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, il Dpcm 15 dicembre 2017 che ha confermato in 30.850 le quote complessive per l'ingresso in Italia nel 2018 degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, già previste lo scorso anno dal Dpcm 13 febbraio 2017.

Il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Interno, ha emanato la circolare 35/167 del 17 gennaio 2018 che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta, evidenziando anche alcune particolarità.

Subordinati e autonomi

Per quanto riguarda gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo il contingente, pari a 12.850 quote (1.000 ingressi in meno rispetto al 2017), è così ripartito:

– 500 quote per i cittadini stranieri che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– 100 quote per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

– 2.400 quote per i lavoratori autonomi appartenenti a determinate categorie.

Conversioni

Anche per il 2018, il Dpcm sui flussi d'ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni. Più precisamente 9.850 quote (1.000 ingressi in meno rispetto al 2017) vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Le quote sono così ripartite:

– 4.750 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

– 3.500 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

– 800 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

– 700 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

– 100 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2018 possono scaricare il software per la precompilazione dei moduli di domanda che devono essere trasmessi per via telematica utilizzando l'ormai nota procedura presente sul sito del ministero dell'Interno a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

La circolare interministeriale ricorda che, in caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all'assunzione) utilizzando il mod. Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (mod. Unilav) e dovrà rilasciarne una copia al lavoratore, che a sua volta dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

Stagionali

Il Dpcm 17 dicembre 2017 ha autorizzato 18.000 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 2.000 riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, El Salvador, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
Rispetto al 2017 è stato aggiunto El Salvador.

Nell'ambito delle 18.000 quote, 2.000 unità sono riservate ai cittadini dei Paesi che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Inoltre viene ribadita la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

A partire dalle ore 9.00 del 24 gennaio 2018 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda. L'invio delle stesse sarà poi possibile per via telematica a decorrere dalle ore 9.00 del 31 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

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