L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Giustificazione per l’assenza alla visita fiscale

di Callegaro Cristian

La domanda

Per un dipendente che applica il ccnl turismo abbiamo richiesto 3 visite fiscali in data 13 ottobre , 3 novembre, 5 novembre. Il medico Inps ha comunicato che nelle visite del13 ottobre e del 3 novembre non ha risposto nessuno all'indirizzo, mentre il 5 novembre la dipendente è stata giudicata in malattia dal medico. Abbiamo pertanto mandato 2 lettere di contestazione per la mancata reperibilità durante la malattia e la dipendente ci ha fornito giustificazione con lettera da parte di Aler (condominio), in cui si diceva che dai primi di ottobre il citofono non era funzionante e che avrebbero dovuto aggiustarlo a breve. In questo caso, ossia con la lettera del condominio, la giustificazione è da non ritenersi valida ?

L’articolo 168 (“Visite di controllo”) del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore turismo stabilisce quanto segue: “1. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro. 3. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. 4. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 63, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda”.

Il caso proposto dal lettore si rifà alla situazione in cui il lavoratore, pur essendo presente in casa, non è raggiungibile dal medico dell’Inps a causa del non funzionamento del campanello/citofono. Ai fini di stabilire la giustificatezza o meno del comportamento tenuto dal lavoratore, si ritiene utile “scomodare” la giurisprudenza, precisando che ogni situazione deve comunque essere analizzata nella sua unicità. La sentenza della Cassazione – sezione lavoro n. 9523/1993, per esempio, afferma che “(…) correttamente il tribunale ha ritenuto che il non essersi la lavoratrice adoperata ad eliminare le prevedibili difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all'incontro con il medico, così come avrebbe fatto se avesse atteso la visita di una qualsiasi altra persona, costituisce comportamento poco diligente, ed esigibile dalla stessa, considerato che per un verso non poteva attendersi che il medico fiscale facesse ricorso, per verificare la presenza in casa dell'ammalata, a mezzi diversi da quelli normalmente adottati da qualsiasi visitatore, e per altro verso, una condotta improntata a necessaria diligenza ben poteva pretendersi dalla lavoratrice senza arrecarle un particolare aggravio. Sarebbe bastato avvertire la portiera, ovvero segnalare all'ingresso dell'edificio uno dei tanti possibili modi di rintracciarla senza apprezzabili disagi (ad. es., rivolgersi ad altro abitante dello stabile opportunamente preavvertito o raggiungere l'ingresso dell'appartamento). Pertanto, sia che il mancato reperimento sia dovuto all'ipoacusia da cui la lavoratrice ha dedotto d'essere affetta, sia che fosse da ascrivere al mancato funzionamento del (o di un) citofono, correttamente il Tribunale ha escluso di poter trarre da tali circostanze la sussistenza di un "giustificato motivo" di irreperibilità (…)”. La predetta sentenza si rifà ad un principio generale, secondo il quale il lavoratore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti pratici necessari per rendere possibile la visita; in mancanza di tali accortezze egli potrà rispondere per incuria e negligenza. Nel caso specifico significa che il dipendente assente per malattia dovrebbe verificare che il citofono funzioni correttamente e, nell’eventualità che non funzioni, adottare i dovuti accorgimenti per rendere possibile la visita (per esempio, lasciare un biglietto sul portone, avvisare il portiere, avvisare che il campanello non funziona ed accordarsi per rendere possibile la visita). In assenza di comportamenti collaborativi da parte del lavoratore, si ritiene che la sua assenza possa essere considerata non giustificata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©