Rapporti di lavoro

Servono 90 giorni di anzianità effettiva e non di servizio per accedere al trattamento di integrazione salariale

di Cristian Valsiglio

Ai fini del riconoscimento della cassa integrazione, il lavoratore deve possedere, nell'unità produttiva oggetto di sospensione, un'anzianità effettiva, e non una mera anzianità di servizio, di almeno 90 giorni.

Nel chiarimento proveniente dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione tramite nota del 18 gennaio 2018, n. 525, il ministero del Lavoro, rispondendo a un quesito dell'Ance e dell'Alleanza delle Cooperative italiane produzione e lavoro, ha precisato che, ai fini del riconoscimento del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa per poter accedere al trattamento di integrazione salariale, si devono verificare congiuntamente le seguenti tre condizioni:
a) l'anzianità di lavoro si deve realizzare presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
b) deve trattarsi di un'anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
c) l'anzianità deve essere almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Il dicastero correttamente precisa che, tra le condizioni di riconoscimento dell'anzianità di effettivo lavoro, non è richiesta anche la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva oggetto di trattamento di integrazione salariale.

Con la nota il ministero inoltre affronta la problematica relativa alla possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l'attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell'impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttiva.

Sul punto la direzione generale, ribadendo quando già affermato con nota 9631/2017, afferma la necessità di distinguere i seguenti due aspetti:
1) le caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva” ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale;
2) la verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

In merito al primo aspetto la nota specifica che, ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva”, è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni.

Relativamente al secondo aspetto è affermato il principio secondo il quale la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro dovrà essere effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che tale verifica non dovrà essere effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©