Rapporti di lavoro

Anticipi di cassa esclusi dalla tracciabilità delle retribuzioni

di Matteo Prioschi

Gli anticipi di cassa per fondo spese sono esclusi dall'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni introdotto dalla legge di bilancio 2018. Questa l'indicazione fornita dall'Ispettorato nazionale del lavoro in occasione del 17° Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'articolo 1, comma 910, della legge 205/2017 prevede che dal primo luglio di quest'anno i datori di lavoro e committenti privati non potranno più pagare le retribuzioni in contanti. Le modalità ammesse dalla norma stessa sono il bonifico su un conto identificato da Iban, assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato, utilizzando un conto corrente di tesoreria presso uno sportello bancario o postale oppure strumenti di pagamento elettronico.

Secondo l'Inl la legge parla espressamente di retribuzione e quindi gli anticipi per fondo spese non sono soggetti alla tracciabilità, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Quanto agli strumenti di pagamento elettronici, si può ipotizzare “ogni altra forma di pagamento che, utilizzando il sistema informatico, consente un accreditamento di somme di denaro” come per esempio con le ricariche sulle carte prepagate, ma su questo punto specifico potrebbero arrivare indicazioni dai ministeri competenti.

Nessuna possibilità di prevedere l'obbligo di tracciabilità solo al di sopra di una determinata soglia. Il punto di vista dell'Inl è che “una eventuale limitazione alla applicabilità del regime di tracciabilità potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, cioè a una frazionabilità in periodi infra mensili della retribuzione per evitare l'assoggettamento all'obbligo.

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