di Rozza Alberto

La domanda

Un lavoratore con mansioni di autista, residente in Italia, assunto da un’Ambasciata estera presso la Santa Sede (che non ha né sede legale, né sede operativa presso lo Stato del Vaticano), che nell’esercizio delle sue funzioni entra ed esce regolarmente dallo Stato del Vaticano, può essere considerato lavoratore frontaliero? Ha diritto ai relativi vantaggi fiscali? In caso affermativo come andranno certificati i redditi sulle CU? Grazie

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15.1.2003, n. 2/E, ha precisato che la franchigia pari a 7.500 euro deve intendersi riferita ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro. La stessa Agenzia, con il comunicato stampa del 16 gennaio 2003, ha inoltre chiarito che il regime fiscale previsto in Italia per i lavoratori frontalieri si applica anche ai soggetti residenti in Italia che giornalmente si recano nello Stato della Città del Vaticano, a condizione che la retribuzione sia corrisposta da altri datori di lavoro, diversi dalla Chiesa Cattolica, ovvero dagli enti centrali della Chiesa Cattolica o dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede. Rientra in questo caso anche il cittadino italiano, dipendente (autista) dell’ambasciata estera, indicato nel quesito. Secondo le istruzioni della CU 2018 vanno indicati nei punti 1 e 2 anche i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 7.500,00) per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

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