L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia e conservazione del posto

di Josef Tschoell

La domanda

Come si può trattare il caso di un operaio edile (settore industria) assunto il 01.04.2008, che nell'ultimo triennio si è assentato dal lavoro con i seguenti eventi: dal 19/01/2015 al 30/04/2016 assente per malattia - dal 29/08/2016 al 14/11/2017 assente per infortunio sul lavoro - dal 15/11/2017 ad oggi assente per malattia. Si può valutare un licenziamento per superamento del periodo di comporto?

La materia del periodo di comporto per gli operai edili è disciplinata dagli artt. 26 e 27 del CCNL per le imprese edili (industria). L’art. 26 (trattamento in caso di malattia) garantisce all’operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. L’art. 27 (trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) garantisce, in caso di infortunio sul lavoro, all'operaio, non in prova, il diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto. Mentre nel caso di malattia è previsto un preciso arco temporale per il periodo di comporto, per l’infortunio è prevista una durata del periodo legata alla certificazione medica. Di conseguenza, si ritiene, che nel caso in esame ai fini della determinazione del periodo di comporto la durata dell’infortunio sia neutra e si dovrà tener conto unicamente del periodo di malattia. Calcolando le giornate di malattia negli ultimi 24 mesi (9 gennaio 2016 – 9 gennaio 2018) in base a quanto scritto dal lettore queste sono solamente 168 e dunque poco meno di sei mesi. Di conseguenza l’operaio non potrà ancora essere licenziato per superamento del periodo di comporto perché non ha superato i 12 mesi.

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