Rapporti di lavoro

Domanda di proroga anche per la Cigs conclusa nel 2017

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le aziende con più di 100 dipendenti possono, con accordo sottoscritto in sede ministeriale, ricorrere alla proroga di Cigs stabilita dalla legge di bilancio 2018 anche per trattamenti di cassa che si sono conclusi nel 2017 e non solo per quelli in corso. Lo ha precisato il Ministero del lavoro nella circolare 2/2017 diffusa ieri.

Nel documento il ministero illustra anche l’iter da seguire per ottenere il prolungamento. La legge 205/2017 (si veda il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2018) ha introdotto un nuovo articolo (il 22 bis) al Dlgs 148/2015, offrendo la possibilità di richiedere una proroga di 12 mesi degli interventi di Cigs concessi per la causale di riorganizzazione aziendale, la cui durata ordinaria non può eccedere i 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Per ottenere il nuovo trattamento è necessario che il programma di riorganizzazione preveda investimenti di tipo complesso la cui realizzazione non si può concludere in 24 mesi, ovvero piani di recupero occupazionale per la ricollocazione dei dipendenti e azioni di riqualificazione, anch’essi non attuabili in 24 mesi.

Oltre a questo, la legge 205/2017 ha previsto la possibilità di prorogare, di 6 mesi, l’intervento di Cigs per crisi aziendale. In tale evenienza, è richiesto che l’impresa presenti un piano di risanamento contenente interventi correttivi complessi, miranti a garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili in 12 mesi.

In entrambi i casi, l’estensione della durata fa dilatare il periodo massimo concedibile in caso di interventi cumulativi di Cigo e Cigs in un quinquennio mobile. Le aziende interessate devono presentare domanda, esclusivamente telematica, avvalendosi dell’applicativo cigsonline presente nel sito del ministero.

Trattandosi di una procedura in deroga alle regole generali ed essendo, inoltre, supportata da un accordo governativo stipulato con la partecipazione della Regione, il ministero dispone che tutto il procedimento di inoltro delle domande, sancito dall’articolo 25 del Dlgs 148/2015, possa essere disatteso. Ciò permette un abbattimento dei tempi, garantendo così la necessaria stabilità al sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti.

All’istanza va allegato l’accordo governativo nonché una dichiarazione di responsabilità in cui l’azienda dichiara che sussistono i presupposti per beneficiare del prolungamento. Il ministero istruirà le istanze pervenute cronologicamente in base alla data di inoltro e nei limiti delle risorse disponibili.

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