Rapporti di lavoro

Videosorveglianza da giustificare

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Con la circolare n. 5, emanata ieri, l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha dettato importanti indicazioni sull'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ponendo l'accento sulla necessità che i limiti all'utilizzo delle varie strumentazioni siano necessariamente correlati alle specifiche ragioni giustificatrici individuate dall'impresa.

Muovendo da questo assunto, l'Ispettorato afferma che, se sono effettivamente presenti le finalità che giustificano il controllo (ad esempio, ragioni di sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale), l'impianto di cui si chiede l'installazione può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza che sia necessario introdurre limitazioni quali l'angolo di ripresa della telecamera o l'oscuramento del volto dell'operatore.

Aggiunge l'Ispettorato che, se le riprese sono coerenti con le ragioni che giustificano il controllo, si può evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l'esatto numero degli impianti da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l'ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.

L'Inl si sofferma, poi, sulla nozione di “patrimonio aziendale” che il Jobs Act ha introdotto tra le specifiche ragioni che giustificano l'installazione degli impianti di videosorveglianza, evidenziando che per i dispositivi di controllo che entrano in funzione in presenza del personale aziendale va verificata non solo l'effettiva ricorrenza della finalità giustificatrice dichiarata, ma anche il rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza previsti dal Garante della Privacy. Ne consegue che, laddove a fondamento della installazione degli impianti di controllo sia invocata la tutela del patrimonio aziendale, i dispositivi che si attivano quando sono presenti in azienda lavoratori sono legittimi solo se siano state rilevate specifiche anomalie e dopo che siano state esperite altre misure di prevenzione meno invasive per i lavoratori.

La circolare si sofferma anche sulle nuove tecnologie video Ip, che consentono il trasferimento dei dati video e audio in formato digitale da un device all'altro, nonché il collegamento via internet a postazione remota. L'Ispettorato ammette l'utilizzo di queste tecnologie da postazione remota solo «in casi eccezionali debitamente motivati». Prosegue la circolare precisando che l'accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi «log di accesso» siano conservati per un periodo non inferiore a sei mesi. Non è, invece, più posto come requisito l'uso di un sistema a «doppia chiave fisica e logica».

Infine, la circolare afferma che l'installazione sulle macchine di un sistema di riconoscimento biometrico (basato sulla elaborazione dell'impronta digitale o sulla topografia della mano) può essere considerata strumento indispensabile allo svolgimento della prestazione lavorativa e, come tale, non richiedere l'attivazione della procedura (accordo sindacale o autorizzazione amministrativa) prevista per l'installazione delle apparecchiature di controllo.

Le nuove indicazioni dell'Inl sono la plastica conferma delle incertezze applicative che connotano la materia, da cui è lecito attendersi nuovi impulsi alla luce della prossima entrata in vigore del Regolamento europeo sulla privacy.

La circolare n. 5/18 dell'Inl

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