Rapporti di lavoro

Obblighi del datore e del lavoratore in caso di assenza per maltempo

di Antonio Carlo Scacco

Le condizioni meteorologiche di questi giorni, caratterizzate da abbondanti precipitazioni nevose, oltre a determinare le note problematiche connesse a tali eventi (ritardi nei trasporti, chiusura o inagibilità dei pubblici uffici, impraticabilità delle strade ecc.) possono avere delle notevoli ricadute anche sui rapporti di lavoro.

Ci si riferisce, in particolare, alla problematica connessa all'obbligo da parte del datore di corrispondere la retribuzione a quei lavoratori che, a causa dell'evento meteorologico, non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro.

I principi generali desumibili dal codice civile stabiliscono che, in tema di obbligazione contrattuale, il debitore (in questo caso il lavoratore) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel qual caso l'obbligazione si estingue (articoli 1218 e 1256 del codice civile).

Tuttavia, avverte l'articolo 1176 del codice civile, nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e ove si tratti di obbligazioni riferibili alla attività professionale, la diligenza si valuta in relazione alla attività esercitata.

Applicando tali principi generali alla problematica in esame occorre distinguere tra settore privato e settore pubblico.

È bene premettere che nelle giornate interessate da tali fenomeni di solito interviene un provvedimento autoritativo che dispone la chiusura degli uffici pubblici ovvero il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di catene o pneumatici termici.

Nel settore privato il divieto di circolazione senza l'osservanza delle prescritte indicazioni non rappresenta comunque un impedimento di carattere assoluto alla effettuazione della prestazione (il lavoratore potrebbe raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici oppure utilizzando le catene sul proprio mezzo privato mentre il datore di lavoro potrebbe decidere di svolgere comunque la propria attività).

Anche in questi casi, tuttavia, come ha precisato il ministero del Lavoro con risposta a interpello numero 15 del 7 giugno 2012, il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare estraneo alla volontà del lavoratore e la conseguente mancata esecuzione delle prestazione contrattuale non sarebbe a lui imputabile in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda supportata da idonea motivazione. Quindi è necessaria, perché l'assenza sia giustificata (la retribuzione non è comunque dovuta) la tempestiva comunicazione del lavoratore circa la sua impossibilità di recarsi al lavoro sorretta da idonee motivazioni (ad esempio paralisi dei trasporti locali).

Naturalmente restano sempre valide eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che dispongano in proposito. Ad esempio l'attuale contratto nazionale del commercio prevede la necessità di dare comunque notizia immediata dell'assenza al datore e, salvo i casi di legittimo impedimento di cui sempre incombe sul lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore per gli eventuali accertamenti.
Nel settore pubblico invece, a fronte di una ordinanza di chiusura degli uffici, l'impedimento per il lavoratore sarebbe di carattere oggettivo e assoluto fermo tuttavia l'obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate.

Tale posizione, ribadita dal ministero nell'interpello citato, contrasta con il diverso orientamento manifestato dall'Aran (la Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).

Causa l'oggettività dell'impedimento, infatti, il datore non sarebbe tenuto a corrispondere la retribuzione per i periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa (vedi anche Cassazione, sezione lavoro 481/1984).

In proposito, sottolinea l'Agenzia, non esiste una precisa disciplina normativa e/o contrattuale: ne segue che, conformemente all'orientamento di fondo valido per tutti i casi in cui manchi una precisa fonte regolativa, si dovrebbe evitare il determinarsi di oneri impropri e ingiustificati, diretti o indiretti, a carico di bilancio degli enti (orientamento applicativo RAL 1211 e RAL 740).

Nulla vieta, tuttavia, che l'ente possa decidere di corrispondere ugualmente la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, a condizione che il dipendente utilizzi, per motivare l'assenza, gli strumenti forniti dal Ccnl, quali i permessi retribuiti, i giorni di ferie oppure altre modalità di recupero delle ore non lavorate da concordare con il dirigente (v. orientamento 039, M50 ecc.).

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