Rapporti di lavoro

Lavoro stagionale fino a 180 giorni

di Roberto Caponi

I lavoratori agricoli stagionali che svolgono fino a 180 giornate di attività nell’anno devono essere esclusi dal computo dell’organico aziendale, ai fini dell’applicazione legge 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili. Questa la precisazione contenuta nella nota 43/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro diffusa a seguito della segnalazione, da parte di Confagricoltura, di orientamenti interpretativi difformi sul territorio da parte delle amministrazioni competenti.

Al riguardo occorre ricordare che, per la verifica dell’organico aziendale, la vigente normativa sul collocamento mirato dei disabili prevede l’esclusione dal computo (tra gli altri) dei lavoratori con rapporto di durata non superiore a 6 mesi. Per i lavoratori stagionali, tale periodo deve essere calcolato sulla base delle giornate di attività effettivamente svolte nell’arco dell’anno solare, anche non continuative (Dpr 333/2000 e circolare del ministero del Lavoro 4/2000).

Né la legge, né la circolare ministeriale, né il regolamento attuativo si spingono però a quantificare con esattezza quale sia il numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti alla durata di 6 mesi. Ciò ha generato molte incertezze interpretative, anche da parte degli organi di vigilanza, specialmente con riferimento al settore agricolo, caratterizzato da una forte stagionalità e da una estrema variabilità di presenze nell’arco dell’anno.

La questione si è acuita con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, delle norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili introdotte dal Jobs act che hanno previsto l’obbligo, per i datori di lavoro (incluse le imprese agricole) che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere disabili a prescindere dall’intenzione di procedere con nuove assunzioni.

Con la nota, l’Inl «nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti giurisprudenziali» chiarisce che, in agricoltura, il computo dei rapporti di lavoro stagionali per determinare il superamento o meno dei 6 mesi (e dunque l’esclusione dalla base di calcolo) possa essere eseguito prendendo in considerazione le giornate effettivamente lavorate dagli operai agricoli «fino al limite di 180 giornate di lavoro annue».

Tale assunto si fonda su elementi giuridicamente rilevanti, quali l’articolo 23 del Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti (che, di regola, fissa in 180 giornate di lavoro annue il discrimine tra rapporti a termine e quelli a tempo indeterminato) e l’articolo 8 della legge 457/1972 che, ai fini del riconoscimento della cassa integrazione, considera lavoratori agricoli a tempo indeterminato quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

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