Contrattazione

Dalle Entrate il cronoprogramma delle operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale

di Cristian Valsiglio

Con circolare numero 4 del 12 marzo 2018, l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni relative all'assistenza fiscale e al conguaglio derivante dall'elaborazione della dichiarazione reddituale modello 730 illustrando anche in modo schematico il cronoprogramma delle operazioni.

I sostituti d'imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate; a tal fine, devono comunicare all'Agenzia la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili tramite il quadro CT della CU o tramite il modello CSO per le eventuali variazioni.
Proprio l'importanza di tale indicazione è più volte ribadita dall’agenzia delle Entrate, la quale precisa che è sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti, salvo nel periodo di trasmissione delle CU in cui è sospesa la trasmissione della comunicazione CSO (periodo dal 23/1 al 25/3).

Le Entrate, nella circolare, si soffermano anche sulle operazioni di controllo preventivo in presenza di dichiarazioni da cui emerga un credito superiore a 4.000 euro e che siano determinate da modifiche rispetto al modello precompilato ovvero da elementi di incoerenza tracciati tramite provvedimento del 9 giugno 2017.
In questi casi l'Agenzia informa il soggetto interessato (contribuente, Caf, professionista o sostituto d'imposta) che la dichiarazione è sotto controllo preventivo e che il rimborso sarà disposto non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
In questo caso, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti deve procedere all'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni solo dopo aver ricevuto il risultato contabile da parte delle Entrate poiché, per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4 non è messo a disposizione del sostituto d'imposta.
Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito o è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730 (1° aprile 2018).
In questo caso il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

In merito al conguaglio derivante da assistenza fiscale la circolare ribadisce che, qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Solo in caso di incapienza il rimborso sarà concesso in più mesi in misura proporzionale tra i dipendenti.

La circolare inoltre precisa che il risultato contabile è rappresentato da un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730. Il predetto importo, indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato “conguaglio da effettuare nel mese di luglio”, può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella “importo da trattenere”) ovvero per quelle a credito (casella “importo da rimborsare”).

Allegato - Cronoprogramma Gestione flusso 730-4

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